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PRATICA COD. 22216S.3.B

Commercio

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate, sono le seguenti:

  • apertura/trasferimento/ampliamento;
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

ENTI COMPETENTI

  • Comune;
  • ASL;
  • Agenzia delle Dogane

DESTINATARI

Imprese che intendono somministrare alimenti e bevande in zone non tutelate.

DESCRIZIONE

Per somministrazione di alimenti e bevande, s'intende la vendita per il consumo sul posto, nei casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o aree aperte al pubblico, attrezzati a tal fine e con il servizio assistito di somministrazione[1].

L’attività, disciplinata dall’art. 64, D.lgs. n. 59/2010, è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ex art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso, di sorvegliabilità dei locali e sicurezza nei luoghi di lavoro.

All’esterno delle zone tutelate non è applicabile la programmazione comunale (art. 64, c.1, D.lgs. n. 59/2010).[2]

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono vendere per asporto i propri prodotti, osservando le norme previste per gli esercizi di vendita al dettaglio.

Nel caso in cui la somministrazione avvenga in aria pubblica o aperta al pubblico, occorre acquisire la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.

Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • Regolamento n. 852/2004/CE ... sull’igiene dei prodotti alimentari;
  • Legge n. 447/1995;
  • D.P.R. n. 227/2011;
  • D.P.R. n. 59/2013;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

67

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate

SCIA unica

SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria.

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1

Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali

 

 

D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1

Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

 

  1. se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;
  1. SCIA unica

a) SCIA per apertura, trasferimento di sede ed ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA unica svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS.

Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposto allegato della SCIA unica.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

SCIA per apertura, trasferimento di sede ed ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS.

La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

 

 

  1. in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione
  1. SCIA condizionata

 

 

68

Subingresso

in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate

SCIA unica

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1 e 4

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione esercizio e superficie di somministrazione

Art. 64, c.1, d.lgs. N. 59/2010

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro[4]

Art. 64, c.5, d.lgs. N. 59/2010

Rispetto criteri di sorvegliabilità dei locali (anche in caso di ampliamento della superficie)[5]

Art. 64, c.5, d.lgs. N. 59/2010

Possesso requisiti morali e professionali [6]

Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[7]

Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011

Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[8]

Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010

Dichiarazione preposto[9]

Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[10]

Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Planimetria quotata dei locali

Sempre obbligatoria

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (Allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di un preposto, quando l’attività di somministrazione è a carattere permanente e/o stagionale

q

SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria

q

Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.lgs. n. 504/1995)

In caso di vendita di alcolici

q

Comunicazione di impatto acustico

In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale

q

SCIA per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA)

q

Comunicazione per subingresso

Sempre nel caso di subentro

Richiesta di altre autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico

In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale

q

Autorizzazione per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di autorizzazione)

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Rispetto delle vigenti norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie (comprese quelle ex Reg.to n. 852/2004/CE) e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Rispetto dei criteri sulla sorvegliabilità dei locali;

Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio e la somministrazione (art. 71, c.1, D.lgs. n. 59/10):

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[11] ovvero a misure di sicurezza”.

Non possono, inoltre, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (art. 71, c.2, D.lgs. n. 59/2010).

Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell’art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.

In caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010. In caso di impresa individuale, dal titolare e dall’eventuale preposto.

Costituisce, altresì, impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Requisiti specifici: L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss., D.lgs. n. 59/2010):

  1. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[12];
  2. avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  3. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
  4. avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana);
  5. essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
  • è stato iscritto al Registro Esercenti Commercio (REC) di cui alla L. n. 426/71, per le tabelle del settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  • ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
  • oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro.

Sia per le imprese individuali che per società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare/rappresentante legale, o, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

L’Attività oggetto della SCIA condizionata può essere avviata solo dopo il rilascio delle autorizzazioni connesse.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........ giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

 

[1] Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia, così definita: “esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione”;

[2] Sono, inoltre, escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

a) al domicilio del consumatore; b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; c) negli esercizi nelle aree dì servizio delle autostrade e nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) negli esercizi nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago; e) nelle mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; g) nelle scuole; ospedali; comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; h) nei mezzi di trasporto pubblico".

[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[9] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività

[10] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[11] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);

[12] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;