MEMOWEB n. 133 del 13/07/2017
Demografici
Il secondo cognome va aggiunto solamente a discrezione del minore
Cassazione: accettare o meno il raddoppio del cognome è scelta che spetta al minore, poiché alla base della decisione vi è l’interesse a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della propria identità personale in una determinata comunità
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