MEMOWEB n. 178 del 28/09/2017
Affari generali Demografici
Vaccinazioni obbligatorie: obbligo confermato per l'anno scolastico corrente
Consiglio di Stato: i bambini delle scuole materne e degli asili nido, anche privati, non in regola con i vaccini, non possono entrare in classe già da quest'anno scolastico
Il divieto di frequentazione degli alunni che non sono in regola con il piano vaccinale previsto dal decreto-legge 73/2017, vale per tutti gli asili nido e le scuole materne (sia pubblici che privati), compresi quelli della Regione Veneto.
Lo ha confermato il Consiglio di Stato con parere 02605/2017 del 20 settembre scorso, richiesto proprio dalla Regione Veneto che aveva, in via autonoma, diposto una moratoria agli adempimenti delle vaccinazioni obbligatorie fino all'anno scolastico 2019/2020, sostenendo che la lettura incrociata di alcuni articoli del decreto-legge si prestava a un'interpretazione diversa da quella fornita dal Ministero dell'Istruzione con le circolari esplicative. Secondo la Regione, il divieto di accesso a scuola ai bambini delle materne e dei nidi non in regola con i documenti vaccinali, sarebbe dovuto quindi scattare dall'anno scolastico 2019/2020.
Per Palazzo Spada, invece, "già a decorrere dall'anno scolastico in corso trova applicazione la regola secondo cui, per accedere ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell’infanzia, occorre presentare la documentazione che provi l'avvenuta vaccinazione". Prevale, quindi, sull'interesse dei singoli quello primario della collettività, poiché si tratta di principi fondamentali "alla cui osservanza è tenuta la legislazione regionale concorrente".
I tre differenti regimi
All'interno della risposta al quesito principale, il Consiglio di Stato evidenzia che il plesso normativo, composto dal decreto-legge e dalle circolari esplicative del MIUR, stabilisce tre differenti regimi, rispettivamente, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 (quest'ultimo regime varrà anche per gli anni scolastici successivi).
- nell'anno scolastico 2017/2018 si applicano gli artt. 3 e 5 del decreto-legge, sicché vale già nel corrente anno scolastico il divieto di accesso nel caso di mancata presentazione della documentazione idonea a comprovare l’adempimento dell'obbligo vaccinale. L'unica particolarità è che il decreto-legge 73/2017 è intervenuto a procedure di iscrizione già perfezionatesi, sicché si è reso necessario stabilire uno specifico regime transitorio, regolato dal sunnominato articolo 5, relativo ai termini (differenti da quelli fissati dall'art. 3, comma 1) per la presentazione della documentazione sopra richiamata. Nel caso della mancata prova dell'adempimento dell'obbligo vaccinale, le iscrizioni - già avvenute – rimarranno pertanto efficaci, ma al minore sarà interdetto l'accesso ai servizi; a detti servizi il minore potrà essere nuovamente ammesso soltanto successivamente alla presentazione della documentazione da parte dei soggetti a ciò tenuti.
- nell'anno scolastico 2018/2019 si applicherà unicamente l'art. 3 e, quindi, i genitori (e le figure a questi equiparate) dovranno produrre la prescritta documentazione all'atto dell’iscrizione del minore (ossia entro il termine di scadenza dell'iscrizione o entro il successivo 10 luglio, qualora si opti per l’iniziale presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio), fermo restando la regola del divieto di accesso nell'ipotesi in cui la suddetta documentazione non sia tempestivamente prodotta.
- nell'anno scolastico 2019/2020 e nei successivi anni scolastici, si applicherà soltanto l'art.3-bis, recante il meccanismo semplificato e informatizzato "del quale si è dato sopra conto, con la conseguenza che, qualora dal controllo effettuato sulle banche di dati delle aziende sanitarie locali risulti l'inadempimento dell'obbligo vaccinale, si produrrà l'effetto automatico della decadenza dall'iscrizione dell'alunno e, quindi, a maggior ragione varrà anche il divieto dell'accesso ai servizi scolastici".
Ricordiamo che, per garantire una corretta informazione dei comuni rispetto a questo delicato tema, il Gruppo Gaspari ha prodotto su Progetto Omnia tutta la modulistica necessaria sia dal punto di vista dell'iscrizione dei minori ai servizi educativi comunali, sia rispetto all'adempimento previsto per gli operatori scolastici. La pratica di riferimento è identificata dal cod. 898761.N8 - Obblighi vaccinali e istituzioni scolastiche. |
In allegato, il parere 02605/2017.