MEMOWEB n. 181 del 03/10/2017
Demografici
Omissione di professione nella carta d'identità
Proponiamo un interessante quesito nel quale si chiede, nel caso in cui non venga indicata la professione nella carta d'identità, se sia corretto inserire il riferimento normativo che giustifica l'omissione del dato
Il quesito
E' giusto riportare sul cartellino o sulla carta d'identità la dicitura OMESSO ART.35 DPR 30/5/89 N.223 quando si scelga di non riportare la professione sul documento?
La risposta
La professione non compare più nelle nuove carte elettroniche. In effetti non ha più molto senso, dato che è oggi inutile ai fini identificativi.
In occasione dell’introduzione della prima versione della carta d’identità elettronica il ministero aveva comunicato in una nota (09903407-15100/354 del 21/06/1999) che anche sulle carte d’identità cartacee si sarebbe potuta omettere la professione, non avendo valore identificativo ma solo statistico. Occorre però tenere in considerazione che la carta d’identità è un modulo dello Stato approvato con atto avente forza di legge e predisposto per importanti fini di pubblica sicurezza, per cui un dato dovrebbe poter essere omesso solo con atto avente pari forza di legge (ai sensi dell'articolo 3 del tulps e articolo 289 rd 635/1940).
In linea teorica, così come riportato sulla circolare del Min. Interno dell’11 maggio 2017 “ la professione dovrebbe essere sempre aggiornata in anagrafe e la qualifica professionale corredata di idonea documentazione, in accordo con l’art. 13 del R.A., tuttavia, ai fini pratici, l’emissione della CDI è normalmente l’unica occasione nella quale i cittadini forniscono informazioni riguardo il titolo di studio e la professione. Per i documenti cartacei, si raccomanda comunque attenzione alle professioni mediche, dato che è già successo che inservienti d’ospedale si dichiarino infermieri professionali o medici e cerchino poi di entrare in sala operatoria per seguire l’operazione di un congiunto, esibendo il documento di identità, emesso in buona fede ma senza un adeguato controllo.”
Ricapitolando, l'omissione dello stato civile sul modello attuale è stata disposta per legge: prima con la legge 127/1997 e poi con il dpr 445/2000 art. 35); riterrei che lo stesso dovrebbe avvenire per la professione; per quel che riguarda il rilascio della CIE il problema è stato definitivamente superato; L'indicazione della professione sulla CI (come dovuta) non certifica certo l'attività svolta ma, al più, costituirebbe elemento "identificativo" (è inattuale... ma è così).
Per quel che concerne l'articolo 35 da Lei citato attiene ad altra (diversa) sfera: il rilascio della CI nulla ha a che fare con la tenuta dell'anagrafe; la CI è documento di PS e non anagrafico quindi eviterei.