MEMOWEB n. 182 del 04/10/2017
Tributi
I box auto sotterranei pagano la tassa rifiuti
Cassazione: l'area del sottosuolo adibita a posto auto non è esente dal pagamento del tributo ed è irrilevante l'inesistenza di muri perimetrali
I parcheggi sotterranei sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti (Tari - Tarsu - Tia), perché la possibilità di produrre rifiuti non può essere esclusa dall'inesistenza di muri perimetrali che delimitano la singola area adibita a parcheggio.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione (Civile, Sez. V) con l'ordinanza 22124/2017 dello scorso 22 settembre, dove si evidenzia che l'area del sottosuolo adibita a posto auto non è esente dal pagamento del tributo: per questo è stato accolto il ricorso di una società concessionaria comunale contro una sentenza di una CTR che aveva ritenuto che il posto auto non potesse essere assogettato a Tia (tariffa di igiene ambientale).
Secondo gli ermellini, con specifico riferimento alla tassabilità dei box auto, "l'area del sottosuolo, adibita a posto auto, non è esente da tassazione, posto che non sono ravvisabili ragioni che possano escludere la possibilità di produrre rifiuti, laddove, nella specie, l'inesistenza di muri perimetrali, che delimitano la singola area adibita a parcheggio, appare irrilevante, in quanto le aree a ciò utilizzate sono aree, esattamente individuabili ed esclusivamente a disposizione dell'utilizzatore, e quindi frequentate da persone e, come tali, produttive di rifiuti in via presuntiva".
Il principio base, richiamato dalla Cassazione è che l'impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali. In particolare, "la situazione che legittima l'esonero si verifica allorquando l'impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l'area ed il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanentemente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti".
In allegato, l'ordinanza 22124/2017 della Corte di Cassazione.