MEMOWEB n. 182 del 04/10/2017
Polizia Tributi Personale
Omessa notifica della multa per violazione C.d.S.: opposizione entro 30 giorni
Cassazione: l'automobilista che riceve una cartella di pagamento relativa ad una multa per violazione al Codice della Strada senza aver ricevuto la notifica del verbale presupposto, deve proporre opposizione entro trenta giorni dalla notifica della cartella
L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del Codice della Strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione stessa. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.
Il principio di diritto è stato affermato dalla Corte di Cassazione (Civile, Sez. Unite) nella sentenza 22080/2017 dello scorso 22 settembre, che ha rigettato il ricorso di un automobilista contro una cartella di pagamento relativa ad una violazione del C.d.S.: l'automobilista deduceva di non aver ricevuto la notifica del verbale di accertamento posto a base della cartella impugnata e quindi eccepiva, tra l'altro, la mancata formazione del titolo esecutivo e l'estinzione del diritto di credito per le sanzioni amministrative.
Secondo gli ermellini, invece:
- l'omessa notifica del verbale non fa venir meno l'esistenza del titolo esecutivo ma comporta l'estinzione da parte dell'amministrazione di riscuotere;
- al fine di far cessare l'efficacia del titolo esecutivo l'automobilista dovrà proporre opposizione entro il termine ordinario di 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
- è possibile procedere con l'opposizione ex art. 615 e 617 cpc per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento (es. prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e dell'art. 28 della legge 689/81 nel caso di notifica della cartella di pagamento oltre il termine di cinque anni dalla violazione).