Decreto legge n. 55 del 28/02/1983 - Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.
Richiedi un PREVENTIVO!.
Se sei abbonato EFFETTUA L'ACCESSO.
Per essere introdotto al mondo di Omnia, puoi richiedere una
Quotidiano informativo e documentale, per essere sempre aggiornati in modo pratico, efficiente e completo sulle principali novità normative che coinvolgono gli Enti Locali.
Menu
- Norma completa
- Titolo I NORME SUI BILANCI E SUI SERVIZI LOCALI
- Art. 1-bis - (I comuni e le province che in sede di formazione del bilancio
- Art. 1-ter - ((1) Per le amministrazioni provinciali ed i comuni che debbono
- Art. 1-quater - (1) Le province e i comuni partecipano alla elaborazione dei
- Art. 2-bis - (1) Per ciascuno degli anni 1984 e 1985 il Ministero dell'interno
- Art. 2-ter - ((1) Ai comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti che
- Art. 3 - (1) Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente
- Art. 3-bis - (ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS 25 FEBBRAIO 1995, N. 77)
- Art. 4-bis - (1) Per gli anni 1984 e 1985 e' istituito un fondo perequativo per
- Art. 4-ter - (1) Per gli anni 1984 e 1985 e' istituito un fondo perequativo per
- Art. 4-quater - ((1) Nel 1984 e 1985 al complesso dei comuni e delle province -
- Art. 5 - (1) Agli effetti del presente decreto, la spesa corrente pro capite
- Art. 6 - (1) Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunita' montane
- Art. 7 - (1) I comuni, qualora deliberino l'applicazione della sovrimposta di cui all'articolo 19 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 5,2 per cento, al 7,8 per cento, al 10,4 per cento o al 13 per cento dello ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente articolo 2 a seconda che l'aliquota deliberata sia rispettivamente pari all'8 per cento, al 12 per cento, al 16 per cento o al 20 per cento.
- Art. 8 - (1) Le regioni entro il 30 aprile 1983 sono tenute a comunicare a
- Art. 8-bis - ((1) Per la formulazione dei bilanci 1984 e 1985 le regioni, entro
- Art. 9 - (1) L'importo di lire 5.000 miliardi, relativo a mutui da
- Art. 10 - (1) Per l'anno 1983 i comuni e le province possono deliberare
- Art. 11 - (1) I comuni singoli od associati e le comunita' montane possono
- Art. 12-bis - ((1) Gli amministratori delle aziende pubbliche locali sono scelti
- Art. 12-ter - ((1) Dopo il primo comma dell'articolo 27-nonies del decreto-legge
- Art. 13 - (1) Lo Stato concorre al finanziamento dell'onere di ammortamento
- Art. 14 - I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della
- Art. 15 - (1) Per l'anno 1983 ai comuni e alle province, la cui spesa
- Art. 15-bis - (Il personale dell'Ente autonomo Tirrenia, di cui al regio
- Art. 16 - (1) Per l'anno 1983 e' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi,
- Art. 16-bis - (Per gli anni 1984 e 1985 il Ministero del bilancio e della
- Art. 17 - Agli effetti delle disposizioni del presente decreto sono
- Art. 18 - (1) Alla commissione istituita per l'applicazione dell'articolo 39
- Titolo II SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI
- Art. 19 - (1) E' in facolta' dei comuni istituire una sovrimposta sul reddito
- Art. 20 - (1) La sovrimposta si applica sul reddito dei fabbricati
- Art. 21 - (1) I soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 19 sono
- Art. 22 - (1) Ai fini della esecuzione dei controlli l'Amministrazione
- Art. 23 - (1) Per l'omesso o insufficiente versamento nei termini e' dovuta
- Titolo III ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI
- Art. 24 - (1) I comuni possono aumentare, nella stessa misura percentuale, le tariffe, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni, per la imposta di soggiorno, cura e turismo, del 50 o del 100 o del 150 o del 200 percento. Le deliberazioni devono essere adottate entro il 1 agosto di ciascun anno con effetto dall'anno successivo. Per il 1983 dette deliberazioni devono essere adottate entro il 31 maggio 1983 ed hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di adozione della delibera. (2)
- Art. 25 - (1) Con effetto dal 2 marzo 1983 sono aumentate:
- Art. 26 - (1) Per gli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del
- Titolo IV DISPOSIZIONI VARIE
- Art. 27 - (1) L'articolo 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e
- Art. 28 - (1) Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del
- Art. 29 - (1) Per l'anno 1983 alle camere di commercio sono attribuite
- Art. 30-bis - (Agli effetti dei pensionamenti derivati dalla legge 24 maggio
- Art. 30-ter - (I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di
- Art. 31 - (1) Per il definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende locali di trasporto, le regioni sono tenute a provvedere mediante:
- Art. 32 - (1) I contributi, stabiliti con delibera degli organi statutari
- Art. 33 - (1) I contributi per la costruzione di serbatoi o laghi artificiali
- Art. 34 - (1) Il termine del 31 dicembre 1982, di cui all'articolo 1 del
- Art. 35-bis - (ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)
- Art. 35-ter - (ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)
- Art. 35-quater - ((1) Per gli operatori economici impossibilitati al regolare svolgimento della loro attivita' a causa della completa distruzione dei locali commerciali provocati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 che non abbiano beneficiato dell'assegnazione di strutture provvisorie sostitutive o non vi abbiano provveduto direttamente, e' sospeso fino al ripristino della normale attivita', il pagamento della tassa annuale sulla concessione comunale, di cui all'articolo 1, n. 21), del decreto ministeriale 29 novembre 1978, modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.
- Art. 36 - (1) All'onere di 440 miliardi di lire derivante dall'applicazione
- Art. 37 - (ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 APRILE 1983, N. 131)
- -