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PRATICA COD. 22216S.80.1

Commercio

Piscina

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Piscine di categoria A, sono le seguenti:

  • avvio;
  • subingresso;
  • cessazione.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare l’attività di piscina.

DESCRIZIONE

Per piscine, s’intendono i complessi attrezzati per la balneazione, con la presenza di una o più vasche artificiali utilizzate per l’offerta al pubblico, finalizzate all’addestramento all’attività natatoria, alle gare sportive, ad attività ricreative, formative e/o terapeutiche, esercitate nell’acqua contenuta nelle vasche stesse.

Ai sensi della Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell’accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003), le piscine si inquadrano come segue:

CATEGORIA A: piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica che, in base alle caratteristiche gestionali, possono essere distinte in:

Gruppo a1) - Piscine con accesso di pubblico indifferenziato a pagamento;

Gruppo a2) - Piscine ad uso collettivo (inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci), quali ad esempio:

a2.1 - pubblici esercizi; a2.2 - attività ricettive turistiche e agrituristiche; a2.3 - collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc.; a2.4 - palestre, centri estetici e simili; a2.5 – circoli privati, associazioni;

Gruppo a3) - Impianti finalizzati al gioco acquatico.

Gruppo a4) - Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più dei precedenti gruppi.

CATEGORIA B: piscine di condomìni, destinate solo ad uso privato degli aventi titolo e loro ospiti.

In base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

Gruppo b1) - Piscine facenti parte di condomìni, superiori a quattro unità abitative.

Gruppo b2) - Piscine facenti parte di condomìni, fino a quattro unità abitative.

CATEGORIA C: Piscine interne a strutture di cura, riabilitazione, termali, con disciplina specifica.

In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali si distinguono le seguenti tipologie:

Tipologia 1, Piscine scoperte (complessi con vasche non confinate in strutture chiuse permanenti);

Tipologia 2, Piscine coperte (complessi con vasche confinate in strutture chiuse permanenti);

Tipologia 3, Piscine di tipo misto (complessi con vasche scoperte e coperte utilizzabili anche contemporaneamente);

Tipologia 4, Piscine di tipo convertibile (complessi con uno o più vasche, nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche).

In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi di vasche:

Tipo a: Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto, destinate ad attività agonistiche, aventi requisiti che consentono le attività natatorie in conformità al genere e a livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);

Tipo b: Vasche per tuffi ed attività subacquee, destinate ad attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne i tuffi;

Tipo c: Vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;

Tipo d: Vasche per bambini, con requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità ≤60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

Tipo e: Vasche polifunzionali, con caratteri morfologico-funzionali che consentono l’uso contemporaneo per attività diverse o con requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

Tipo f: Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.

Tipo g: Vasche per usi terapeutici (curativi e riabilitativi), con requisiti morfologico-funzionali e dotazione di attrezzature specifiche per l’esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario.

Tipo h: Vasche per usi termali, in cui l’acqua è utilizzata come mezzo terapeutico per le sue caratteristiche fisico – chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l’esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario.

Per una struttura di Categoria C, ad esclusione delle vasche termali tipo h, sono ammissibili attività ricadenti nella Categoria A, nei limiti di compatibilità stabiliti dalle disposizioni tecniche regionali. È in ogni caso vietato il contemporaneo svolgimento dei due tipi di attività.

Per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni o attività sportive riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali si applicano anche le norme di tali Organizzazioni Sportive.

Ai fini dell’igiene, sicurezza e funzionalità, le piscine di Categoria A, devono essere dotate del seguente personale (le cui mansioni possono anche essere espletate dallo stesso soggetto):

  • Responsabile della piscina che deve assicurarne il corretto funzionamento sotto l’aspetto gestionale, tecnologico, organizzativo, igienico-ambientale;
  • Assistente bagnanti (abilitato alle operazioni di salvataggio e primo soccorso, che vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi limitrofi);
  • Responsabile impianti tecnologici (che garantisce il loro corretto funzionamento).

Le piscine devono, inoltre, essere dotate di regolamento interno, redatto dal responsabile della piscina, in merito agli aspetti igienico sanitari e comportamentali che contribuiscono ad avere idonee condizioni nell’impianto e di un piano di autocontrollo.

Per le piscine destinate ad attività di trattenimento o svago, con accesso pubblico indiscriminato, con o senza pagamento di corrispettivo e finalità imprenditoriale, occorre inoltre acquisire le licenze di cui all’art. 68, 80[1] e 86 Tulps”.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L’attività di piscina può essere esercitata unitamente ad attività ricettiva, di vendita, di somministrazione di alimenti e bevande o ad attività di altro tipo, purché i locali in cui è insediata siano conformi ai requisiti prescritti per le singole tipologie di attività.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell’accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003);
  • Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934);
  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
  • D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente ... riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
  • Specifiche discipline regionali;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire un’impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale;

Ai sensi dell’art. 19-bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.

Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione[2],  con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, decorrono dal loro ricevimento dall’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione esercizio

Disciplina interregionale delle piscine e specifiche discipline regionali

Rispetto norme igienico sanitarie, edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei casi previsti) [3]

Disciplina interregionale delle piscine e specifiche discipline regionali

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[4]

Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011

Possesso requisiti morali di cui al Tulps nei casi previsti[5]

Tulps (R.D. n. 773/1\931)

Conformità attrezzature alle prescrizioni vigenti[6]

Normative di sicurezza settoriali

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[7]

D.lgs. N. 81/2008

Assolvimento obblighi in materia di scarichi di acque reflue[8]

Art.124, d.lgs. 152/2006

Assolvimento obblighi in materia di rifiuti speciali e/o pericolosi

D.lgs. 152/2006

Assolvimento obblighi in materia di installazione di impiabtui all'interno degli edifici[9]

D.m. sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “...

Rispetto norme prevenzione incendi, nei casi previsti[10]

D.p.r. n. 151/2011

Assolvimento obblighi in materia di acustica, nei casi previsti

L. N. 447/1995 e discipline acustiche comunali

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SEGNALAZIONE (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Assunzione incarico responsabile gestione piscina (allegato A del modello + copia documento d’identità)

Sempre

q

Assunzione incarico responsabile impianti piscina (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Sempre

q

Assunzione incarico responsabile assistenza bagnanti (allegato C del modello + documento d’identità)

Sempre

q

Dichiarazioni possesso requisiti degli altri soci (allegato D del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

q

Relazione tecnico-descrittiva completa di allegati planimetrici, redatta da tecnico abilitato, dell’intera struttura e impianti di trattamento dell’acqua, completa di dichiarazione di professionista abilitato che attesti la rispondenza della struttura ai requisiti stabiliti dalle disposizioni regionali e comunali vigenti

Sempre

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi (nei casi previsti).

Osservanza disposizioni contenute nell’Intesa Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003) e specifiche disposizioni regionali contenenti prescrizioni inerenti il regime gestionale delle piscine sotto il profilo dell’igiene, sanità e sicurezza.

Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio dell’attività di trattenimento o svago, ricettiva, o di somministrazione di alimenti e bevande occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative previste specificamente dal T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).

Requisiti Professionali: di cui alla “Disciplina interregionale delle piscine” in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003.

Il responsabile della piscina, il responsabile degli impianti tecnologici e il responsabile dell’assistenza bagnanti devono essere in possesso dei requisiti formativi e abilitativi definiti con provvedimenti regionali.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, nei controlli, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato).

In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva, l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.

L’attività oggetto della comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento).

In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ....... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per integrare, prevedendosi in difetto l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.

 


[1]Qualora la capienza non superi le 200 persone è possibile presentare apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno, che consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940).

[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[7] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[9] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[10] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

  • TIPI DI PRATICHE:

    Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Piscine di categoria A, sono le seguenti:

    • avvio;
    • subingresso;
    • cessazione.

    DESTINATARI

    Imprese che intendono esercitare l’attività di piscina.

    DESCRIZIONE

    Per piscine, s’intendono i complessi attrezzati per la balneazione, con la presenza di una o più vasche artificiali utilizzate per l’offerta al pubblico, finalizzate all’addestramento all’attività natatoria, alle gare sportive, ad attività ricreative, formative e/o terapeutiche, esercitate nell’acqua contenuta nelle vasche stesse.

    Ai sensi della Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell’accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003), le piscine si inquadrano come segue:

    CATEGORIA A: piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica che, in base alle caratteristiche gestionali, possono essere distinte in:

    Gruppo a1) - Piscine con accesso di pubblico indifferenziato a pagamento;

    Gruppo a2) - Piscine ad uso collettivo (inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci), quali ad esempio:

    a2.1 - pubblici esercizi; a2.2 - attività ricettive turistiche e agrituristiche; a2.3 - collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc.; a2.4 - palestre, centri estetici e simili; a2.5 – circoli privati, associazioni;

    Gruppo a3) - Impianti finalizzati al gioco acquatico.

    Gruppo a4) - Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più dei precedenti gruppi.

    CATEGORIA B: piscine di condomìni, destinate solo ad uso privato degli aventi titolo e loro ospiti.

    In base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

    Gruppo b1) - Piscine facenti parte di condomìni, superiori a quattro unità abitative.

    Gruppo b2) - Piscine facenti parte di condomìni, fino a quattro unità abitative.

    CATEGORIA C: Piscine interne a strutture di cura, riabilitazione, termali, con disciplina specifica.

    In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali si distinguono le seguenti tipologie:

    Tipologia 1, Piscine scoperte (complessi con vasche non confinate in strutture chiuse permanenti);

    Tipologia 2, Piscine coperte (complessi con vasche confinate in strutture chiuse permanenti);

    Tipologia 3, Piscine di tipo misto (complessi con vasche scoperte e coperte utilizzabili anche contemporaneamente);

    Tipologia 4, Piscine di tipo convertibile (complessi con uno o più vasche, nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche).

    In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi di vasche:

    Tipo a: Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto, destinate ad attività agonistiche, aventi requisiti che consentono le attività natatorie in conformità al genere e a livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);

    Tipo b: Vasche per tuffi ed attività subacquee, destinate ad attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne i tuffi;

    Tipo c: Vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;

    Tipo d: Vasche per bambini, con requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità ≤60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

    Tipo e: Vasche polifunzionali, con caratteri morfologico-funzionali che consentono l’uso contemporaneo per attività diverse o con requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

    Tipo f: Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.

    Tipo g: Vasche per usi terapeutici (curativi e riabilitativi), con requisiti morfologico-funzionali e dotazione di attrezzature specifiche per l’esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario.

    Tipo h: Vasche per usi termali, in cui l’acqua è utilizzata come mezzo terapeutico per le sue caratteristiche fisico – chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l’esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario.

    Per una struttura di Categoria C, ad esclusione delle vasche termali tipo h, sono ammissibili attività ricadenti nella Categoria A, nei limiti di compatibilità stabiliti dalle disposizioni tecniche regionali. È in ogni caso vietato il contemporaneo svolgimento dei due tipi di attività.

    Per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni o attività sportive riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali si applicano anche le norme di tali Organizzazioni Sportive.

    Ai fini dell’igiene, sicurezza e funzionalità, le piscine di Categoria A, devono essere dotate del seguente personale (le cui mansioni possono anche essere espletate dallo stesso soggetto):

    • Responsabile della piscina che deve assicurarne il corretto funzionamento sotto l’aspetto gestionale, tecnologico, organizzativo, igienico-ambientale;
    • Assistente bagnanti (abilitato alle operazioni di salvataggio e primo soccorso, che vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi limitrofi);
    • Responsabile impianti tecnologici (che garantisce il loro corretto funzionamento).

    Le piscine devono, inoltre, essere dotate di regolamento interno, redatto dal responsabile della piscina, in merito agli aspetti igienico sanitari e comportamentali che contribuiscono ad avere idonee condizioni nell’impianto e di un piano di autocontrollo.

    Per le piscine destinate ad attività di trattenimento o svago, con accesso pubblico indiscriminato, con o senza pagamento di corrispettivo e finalità imprenditoriale, occorre inoltre acquisire le licenze di cui all’art. 68, 80[1] e 86 Tulps”.

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI

    L’attività di piscina può essere esercitata unitamente ad attività ricettiva, di vendita, di somministrazione di alimenti e bevande o ad attività di altro tipo, purché i locali in cui è insediata siano conformi ai requisiti prescritti per le singole tipologie di attività.

    NORMATIVA DI RIFERIMENTO

    • Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell’accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003);
    • Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934);
    • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
    • D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
    • D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente ... riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
    • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
    • Specifiche discipline regionali;
    • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…

    ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

    Preliminarmente è necessario:

    • costituire un’impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
    • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

    Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

    • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
    • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale;

    Ai sensi dell’art. 19-bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

    Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.

    Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione[2],  con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, decorrono dal loro ricevimento dall’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

    Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

    Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione

    Norme che ne prevedono la produzione

    Dati identificativi dell’impresa

    Art. 2195 codice civile

    Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

    Art. 2082 codice civile

    Ubicazione esercizio

    Disciplina interregionale delle piscine e specifiche discipline regionali

    Rispetto norme igienico sanitarie, edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei casi previsti) [3]

    Disciplina interregionale delle piscine e specifiche discipline regionali

    Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[4]

    Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011

    Possesso requisiti morali di cui al Tulps nei casi previsti[5]

    Tulps (R.D. n. 773/1\931)

    Conformità attrezzature alle prescrizioni vigenti[6]

    Normative di sicurezza settoriali

    Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[7]

    D.lgs. N. 81/2008

    Assolvimento obblighi in materia di scarichi di acque reflue[8]

    Art.124, d.lgs. 152/2006

    Assolvimento obblighi in materia di rifiuti speciali e/o pericolosi

    D.lgs. 152/2006

    Assolvimento obblighi in materia di installazione di impiabtui all'interno degli edifici[9]

    D.m. sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “...

    Rispetto norme prevenzione incendi, nei casi previsti[10]

    D.p.r. n. 151/2011

    Assolvimento obblighi in materia di acustica, nei casi previsti

    L. N. 447/1995 e discipline acustiche comunali

    Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

    Art. 13, d.lgs. N. 196/2003

    Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

    Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000

    Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

    Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011

    DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SEGNALAZIONE (a pena di irricevibilità):

    Allegati

    Denominazione allegato

    Casi in cui è previsto l’allegato

    q

    Procura/Delega

    Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

    q

    Copia del documento di identità del/i titolare/i

    Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

    q

    Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

    Nel caso di cittadini extracomunitari

    q

    Assunzione incarico responsabile gestione piscina (allegato A del modello + copia documento d’identità)

    Sempre

    q

    Assunzione incarico responsabile impianti piscina (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

    Sempre

    q

    Assunzione incarico responsabile assistenza bagnanti (allegato C del modello + documento d’identità)

    Sempre

    q

    Dichiarazioni possesso requisiti degli altri soci (allegato D del modello + copia del documento d’identità)

    Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

    q

    Relazione tecnico-descrittiva completa di allegati planimetrici, redatta da tecnico abilitato, dell’intera struttura e impianti di trattamento dell’acqua, completa di dichiarazione di professionista abilitato che attesti la rispondenza della struttura ai requisiti stabiliti dalle disposizioni regionali e comunali vigenti

    Sempre

    Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

    Allegati

    Denominazione allegato

    Casi in cui è previsto l’allegato

    q

    Procura/Delega

    Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

    q

    Copia documento di identità del/i titolare/i

    Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

    q

    Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

    Nel caso di cittadini extracomunitari

    q

    Dichiarazione da parte del Notaio

    Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

    q

    Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

    Nel caso di cessazione dell’attività

    Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

    Allegati

    Denominazione allegato

    Casi in cui è previsto l’allegato

    q

    Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

    Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

    REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

    Osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi (nei casi previsti).

    Osservanza disposizioni contenute nell’Intesa Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003) e specifiche disposizioni regionali contenenti prescrizioni inerenti il regime gestionale delle piscine sotto il profilo dell’igiene, sanità e sicurezza.

    Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

    Ai fini dell’esercizio dell’attività di trattenimento o svago, ricettiva, o di somministrazione di alimenti e bevande occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative previste specificamente dal T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).

    Requisiti Professionali: di cui alla “Disciplina interregionale delle piscine” in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003.

    Il responsabile della piscina, il responsabile degli impianti tecnologici e il responsabile dell’assistenza bagnanti devono essere in possesso dei requisiti formativi e abilitativi definiti con provvedimenti regionali.

    TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

    L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

    Qualora, nei controlli, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

    Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato).

    In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva, l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.

    L’attività oggetto della comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento).

    In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ....... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per integrare, prevedendosi in difetto l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

    Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.

     

    [1]Qualora la capienza non superi le 200 persone è possibile presentare apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno, che consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940).

    [2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

    [3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

    [4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

    [5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

    [6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

    [7] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

    [8] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

    [9] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

    [10] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

  • Cod. 22216s.u.0
  • Cod. 22216s.80.1.1