PRATICA COD. 850200.2
Affari generali Amministrazione digitale
Informativa sul trattamento dei dati personali effettuati dal comune ed eventuale consenso informato
Dal 19 settembre 2018, la parte del codice della Privacy che prevedeva l’informativa e il consenso informato è stata abrogata. Da quel momento in poi l’informativa e il consenso dovranno essere predisposte secondo il Regolamento UE.
L’adeguatezza dell’informativa, se cioè predisporre un’ampia e accurata disanima dei punti previsti dal RGPD o una più semplice informativa sui punti principali della tutela dei dati personali, è rimessa alla libera valutazione di ciascun titolare del trattamento.
La valutazione se utilizzare l’informativa semplice o quella completa o quella con il conseguente consenso si deve basare sui seguenti punti:
- Se il trattamento è obbligatorio e standardizzato
- Se in trattamento, pur obbligatorio, non è standardizzato e denota profili di complessità non semplicemente sintetizzabili
- Se il trattamento non è obbligatorio ed è subordinato al consenso espresso
- Se il trattamento prevede anche la profilazione automatica o informatica (social-media, mailing, videosorveglianza ecc.)
-
-
-
-
N. B. - Questo consenso generico, sia per i profili legati alla privacy che per l’utilizzo generale di immagini e dati, anche non personali, è esclusivamente legato ad iniziative di comunicazione istituzionale, come una pubblicazione, una pagina di un sito, una manifestazione, un evento e simili. Può essere utilizzato anche se è previsto un corrispettivo minimo per fruire dell’iniziativa (es. un biglietto di entrata, il pagamento del costo della pubblicazione o un contributo in beneficienza ecc.). Non va assolutamente bene (e bisognerà predisporre un vero e proprio contratto) qualora ci sia una rilevanza economica dell’iniziativa o ci siano profili relativi al diritto di autore o all’esclusiva dello sfruttamento commerciale di beni materiali e immateriali.