Guida per la gestione dei servizi demografici - Numero 65 - Luglio-Agosto 2018
L'Ufficiale di Stato Civile
Il quesito del mese
Registro delle DAT e delibera di Consiglio Comunale
Spett.le redazione,
abbiamo partecipato ad un corso in cui ci è stato detto che il registro era obbligatorio e che non serviva né il regolamento, né la busta chiusa, né la delibera del Consiglio Comunale. Secondo l’esperto basterebbe l’applicazione della norma.
La risposta
Solitamente non commentiamo le opinioni di altri, però questa volta è stato messo in discussione il nostro lavoro e dunque vedremo bene di chiarire dove stanno gli errori macroscopici dell’esperto che ha tenuto quel corso.
All’art. 4 comma 6 della L. n. 219/2017 si prevede, che le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) si possano fare: “per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito”.
Ci si aspetterebbe che il Ministero dell’Interno, che “governa” lo Stato Civile, istituisca un registro nuovo, come recentemente fatto con le unioni civili, o, molto più semplicemente crei una semplice formula per iscrivere, nella parte bianca dei registri di nascita o morte, le DAT.
Ad oggi il Ministero dell’Interno non ha fatto nulla di ciò; cosa vuol dire allora: “ove istituito”?
Che qualcuno potrà istituirlo e qualcuno no, non essendo obbligatorio, altrimenti avremmo avuto una dizione più perentoria.
Ma materialmente, se si esclude il caso dei registri istituiti per legge o decreto, come per le unioni civili o le nuove formule per i divorzi consensuali, chi e come deve istituire questo registro?
Qualcuno avrà pensato che l’ufficiale dello stato civile, ormai assunto ad una specie di giudice costituzionale, che si arroga il diritto di trascrivere ciò che vuole, possa istituire autonomamente, con un suo provvedimento (quale?), questo registro e decida lui come fare per annotare/trascrivere/iscrivere le DAT e come tutelare la riservatezza delle stesse.
Se il registro non è istituito per legge, ma per provvedimento di qualcuno, abbiamo tre innegabili conseguenze formali (poi passiamo a quelle pratiche):
1) Chi si prende la responsabilità di istituire il registro, è indispensabile che ne disponga anche la gestione.
2) E’ ovvio che l’ufficiale dello stato civile riceve già documenti contenenti dati sensibili, ma tutti previsti da una norma che lo rendono “titolare del trattamento” (es. cambio di sesso, cambio di generalità, cause di morte ecc.)
3) Se il cittadino ci dice che in quanto testimone di Geova non vuole che gli vengano fatte trasfusioni e che in caso di bisogno nomina suo fiduciario il suo padrino di battesimo, e lo può scrivere in una DAT, devo decidere cosa scrivere nel registro e devo decidere cosa faccio con le notizie che nulla hanno a che fare con le DAT (Geova, il Battesimo, il padrino ecc.) che sono dati sensibili, assolutamente sovrabbondanti, che l’ufficiale dello stato civile non ha alcun modo di “limitare”, se non con la busta chiusa e sigillata.
Dunque si ritorna alla domanda principale: Chi deve istituire il registro? Il Prefetto? L’ufficiale dello Stato Civile? il Consiglio? La Giunta?
Noi non abbiamo dubbi, il Consiglio Comunale a cui il TUEL rimette la potestà regolamentare nel comune.
Per quanto riguarda la questione pratica, sarebbe bastata una formula del Ministero con un decreto (3 ore di lavoro) e tutti ci saremmo dovuti adeguare. Siccome il Ministero, quello vecchio come quello nuovo, non ha emanato alcuna formula, il consiglio comunale, così come abbiamo previsto nella nostra pratica, prevedrà nel registro le notizie basiche e chiederà al cittadino di fare una dichiarazione sostitutiva, che sta al registro come la formula della dichiarazione di morte sta al registro di morte.
Detto in altro termine, se il consiglio comunale non definisse cosa mettere nel registro e come predisporre una dichiarazione sostitutiva con le medesime notizie, che “formula” avremmo utilizzato per il registro? Andava bene, come accennato sopra: “in quanto testimone di Geova non voglio che mi vengano fatte trasfusioni e che in caso di bisogno nomino mio fiduciario il mio padrino di battesimo”?
Si tenga presente che per quanto fantasiosa questa formula non esaurisce il lotto delle DAT teoriche possibili e strane …
Siccome in comune facciamo atti amministrativi tipici e non a tema libero, l’unico sistema per fare un atto tipico è quello di richiedere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, su uno stampato tipico, poi se dentro la busta ci mette la carta dei cioccolatini, l’ufficiale dello stato civile è tenuto a mettere nel registro quello che ha messo in una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che è un vero e proprio “atto pubblico”.
Chi deve fare la valutazione degli effetti di una DAT sottoscritta su una carta di cioccolatini? (saremmo curiosi di sapere cosa mette nel registro chi non vuole la busta chiusa + dichiarazione sostitutiva; dice forse che è irricevibile? Chi firma l’irricevibilità? L’ufficiale di stato civile o il Sindaco? E se nel frattempo, prima che la metta nel registro muore, cosa succede?)
Noi pensiamo che un minimo di tipicità, che non imbrigli troppo la libertà del cittadino e dia qualche punto fermo all’operatore dello stato civile, sia il modo più semplice per attuare una legge dal contenuto palesemente insufficiente.
Rimane il problema di come faremo in anagrafe, per comunicare in caso di emigrazione, la presenza di una DAT nei nostri registri.
Anche qui, in mancanza di una previsione specifica, nel “foglio notizie”, allegato all’APR 4 metteremo una frasetta del tipo: ATTENZIONE: la persona in oggetto in data gg/mm/aaaa ha depositato una DAT in questo comune, come risulta al n. XX del vigente registro comunale.
Al cittadino ovviamente non importa chi istituisce e regolamenta il registro delle DAT, ma vorrà avere garanzie della piena legittimità della sua gestione ed istituzione; può una determinazione dell’ufficiale di stato civile (o quale altro provvedimento?) dare queste garanzie? Noi pensiamo di no.
Se poi nella vostra provincia il Prefetto ha emesso un ordine di istituire il registro con determinate caratteristiche, ovviamente l’ufficiale dello stato civile obbedirà; ma penso che ciò non sia stato fatto.