MEMOWEB n. 84 del 02/05/2019
Area PNRR Ragioneria Tributi Affari generali Tecnico LL. PP.
Decreto Crescita in Gazzetta Ufficiale: le principali misure di interesse per i comuni
Il decreto-legge 34/2019 del 30 aprile, pubblicato in GU, reca Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi
È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 30 aprile 2019, il decreto-legge 34/2019 del 30 aprile, in vigore dal 1° maggio 2019, recante Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (cd. Decreto Crescita).
- IMU beni strumentali (art.3): si punta a portare la deduzione prevista per l’Imu sui beni strumentali dal 40 al 70%. Riepilogando, la deducibilità sarà pari al 50% nel 2019, 60% nel 2020 e nel 2021 e 70% a partire dal 2022;
- estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali (art.15): con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del regio decreto 639/1910, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art.53 del d.lgs. 446/1997, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. Gli stessi enti stabiliscono anche: a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021; b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonchè la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;
- assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria (art.33): i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con apposito decreto interministeriale, entro 60 giorni, verranno determinate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. Dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2016 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonchè delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- dismissioni immobiliari enti territoriali (art.25): estensione del piano di dismissioni immobiliari agli immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà degli enti territoriali e di altre pubbliche amministrazioni, su proposta di questi;
- contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (art.30): il MISE procede all’assegnazione automatica, in favore delle amministrazioni comunali, di contributi, nel limite massimo di 600 milioni di euro per l’anno 2019, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Tali contributi sono destinati a misure di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico negli edifici di proprietà pubblica o destinati all’uso pubblico, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché progetti in materia di mobilità sostenibile;
- semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore (art.43);
- semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (art.44).