QUESITO del 06/08/2019
Tributi
IMU 2014 e tassazione terreni collinari
La Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza con sentenza n. 50/2019 ha annullato, un avviso di accertamento comunale che liquidava IMU per l'anno 2014 conseguente al possesso di terreni agricoli ubicati in zona collinare, per violazione del principio di irretroattività di efficacia dell’imposizione, in quanto le disposizioni DL 66/2014 e DL 4/2015 sono in contrasto con art. 3 della L. 212/2000. Il DL 66/2014 a cui è poi seguito decreto attuativo in data 28/11/2014, modificava i criteri di esenzione dall'imposta per terreni collinari, introducendo i parametri dell'altitudine e della qualità del proprietario. In presenza di decreto attuativo emanato dopo la scadenza della prima rata Imu (prevista per giugno 2014), i proprietari di terreni che in base a questa nuova regolamentazione non erano più esenti, avrebbero dovuto corrispondere il tributo per l’intera annualità. A seguito della sentenza CTP PC (in precedenza si era espressa in tal senso anche la CTP di Grosseto con sentenza n. 402/04/2015) alcuni contribuenti hanno inoltrato domanda di rimborso IMU 2014 versata per il possesso di terreni collinari. È corretto respingere le istanze di rimborso e proseguire con il recupero dell'imposta dovuta e non versata per il possesso di terreni collinari esenti nel 2013 e successivamente assoggettati ad imposta nell'anno 2014 con DL 66/2014 e successivo decreto attuativo?
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