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NOTA OPERATIVA n. 156 del 26/08/2019

Tecnico LL. PP.

Aggregazione, centralizzazione e mercati elettronici: affidamento lavori di importo superiore a 150.000 euro

Speciale approfondimento sugli obblighi dei Comuni in materia di centralizzazione delle committenze, utilizzo di strumenti telematici e ricorso al Mepa per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro

Affidamento lavori di importo superiore a 150.000 €

  • Le stazioni appaltanti devono essere qualificate
  • È obbligatorio procedere mediante procedure telematiche
  • Sospensione obblighi centralizzazione e aggregazione per comuni non capoluogo di provincia fino al 31/12/2020
  • Facoltà ricorso a bandi attivi su MePA

Aggregazione e centralizzazione delle committenze

Al fine di ottenere una riduzione del numero delle stazioni appaltanti, una razionalizzazione della spesa pubblica nonché un aumento della specializzazione delle amministrazioni che affidano contratti pubblici, l’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, prevede obblighi di centralizzazione delle procedure di affidamento che si accentuano per i comuni non capoluogo di provincia.

In particolare, per l’affidamento di lavori di importo superiore a 150.000 euro, l’art. 37 del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi del successivo art. 38 e, quindi, per gli acquisti di importo superiore alla predetta soglia e inferiore a 1.000.000 di euro:

  • le stazioni appaltanti qualificate procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
  • le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 ricorrono a una centrale di committenza ovvero ricorrono a un acquisto in forma aggregata con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

In realtà fino ad oggi, in attesa dell’adozione del d.P.C.M relativo al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38, comma 2, d.lgs. 50/2016, ogni stazione appaltante iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all’art. 33-ter d.l. 179/2012 convertito dalla legge 221/2012 è stata considerata qualificata.

Comuni non capoluogo di provincia: obblighi di centralizzazione e aggregazione sospesi fino al 31/12/2020

 

Per i comuni non capoluogo di provincia, il comma 4 dell’art. 37 prevede che, fermo restando quanto previsto al comma 1, questi procedono mediante:

  • ricorso ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
  • unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza;
  • ricorso alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

L’Anac, per mezzo di apposite Faq, ha chiarito con riferimento ai Comuni non capoluogo di Provincia che, per l’affidamento di lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, se iscritti all’AUSA, essi possono procedere all’affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili.

Difatti, l’Autorità ha chiarito di riconoscere ai predetti comuni non capoluogo di provincia che acquistano direttamente e autonomamente, il CIG nei seguenti casi:

  • acquisti effettuati mediante il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa;
  • effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
  • acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
  • acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché all’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, l’Anac ha chiarito che tali comuni devono procedere secondo una delle modalità individuate al comma 4 dell’art. 37.

Tuttavia, nell’intento di rilanciare i lavori pubblici, gli acquisti di servizi e forniture e di riconoscere una maggior autonomia agli enti locali di piccole dimensioni, la legge n. 55/2019, di conversione del d.l. n. 32/2019 (c.d. “Sblocca-cantieri”) ha sospeso in via sperimentale, fino al 31/12/2020, il citato art. 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate.

Ciò significa che, fino al 31/12/2020, i comuni non capoluogo di provincia potranno procedere “sempre” autonomamente all’affidamento dei lavori.

Resterebbero da chiarire le modalità attraverso cui i comuni non capoluogo di provincia possono procedere autonomamente: ovvero se possono procedere direttamente oppure comunque mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.

Al riguardo si può ritenere che, in effetti, lo stesso obbligo di utilizzare autonomamente gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, previsto per le stazioni appaltanti diverse dai comuni non capoluogo di provincia, non è stato considerato sempre pienamente operativo in mancanza del sistema di qualificazione.

In particolare un recente intervento del TAR Lombardia – sez. Brescia – sent. 266/2019 ha stabilito che nel periodo transitorio ogni ente locale, previa iscrizione nell'anagrafe unica dell’ANAC, può bandire e gestire come autonoma stazione appaltante tutte le procedure di gara a cui sia interessato, senza che questo possa mettere a rischio l’aggiudicazione. Occorre infatti sottolineare che la violazione del principio di aggregazione e centralizzazione delle committenze, anche nei casi previsti dall'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, non è sanzionabile con l’annullamento dell’intera procedura di gara in mancanza di parametri precostituiti che consentano di misurare la sproporzione tra la complessità della procedura e le competenze tecniche della stazione appaltante. Questi parametri potranno essere forniti solo dal decreto che individuerà i requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 38 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l’iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate.”

Obbligo gare telematiche

Per l’affidamento dei lavori in oggetto va rispettato l’obbligo di procedere mediante procedure telematiche ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Facoltà ricorso al MePA

Relativamente all’affidamento di lavori, non sussiste invece l’obbligo di ricorrere al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) messo a disposizione da Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza.

L’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, infatti, prevede per i comuni l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o alternativamente ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale per gli acquisti di beni e servizi – e non già per gli acquisti di lavori - di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

Tuttavia, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto all’art. 4, comma 3-ter, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, la facoltà per gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. di avere ad oggetto anche attività di manutenzione.

In attuazione di tale disposizione vengono pubblicati appositi bandi sul MePA, nell’ambito dei quali può essere affidata, dalle stazioni appaltanti, l’esecuzione di lavori di manutenzione di importo fino a 1.000.000 di euro.

Pur non essendo obbligatorio ricorrere al MePA, in alcuni casi, tuttavia, tale strumento potrebbe risultare l’unico realmente utilizzabile, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 37 del d.lgs. 50/2016 sugli obblighi di utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, di cui si è detto sopra.

Restano ferme in ogni caso le disposizioni previste dall’art. 12 del d.l. 98/2011 riguardo alla manutenzione dei beni demaniali.

Bandi MePA lavori di manutenzione fino a 1.000.000 €

I bandi attualmente attivi sul MePA relativi a Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria, riferiti a tutte le categorie di Opere Generali (OG) e Opere Specializzate (OS, eccetto OS13, OS18, OS29, OS32), sono:

  • Edili
  • Stradali, ferroviari ed aerei
  • Idraulici, marittimi e reti gas
  • Ambiente e territorio
  • Beni patrimonio culturale
  • Impianti
  • Opere specializzate

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