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NOTA OPERATIVA n. 159 del 29/08/2019

Ragioneria

Contabilità armonizzata - l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione in sede di bilancio di previsione

Decreto aggiornamento al D.Lgs. n. 118/2018

OGGETTO

La gestione nella contabilità armonizzata dell’avanzo di amministrazione presunto ha subito nel corso del tempo modifiche importanti.

Tali modifiche si sono concretizzate anche con il Dm dello scorso 1 agosto come di seguito presentato

LE NOVITÀ DEL D.M. 01/08/2019

Nell’ottica di massimizzare la trasparenza sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione il dm ha introdotti tre diversi opzionali allegati al bilancio di previsione atti a meglio esplicitare le disponibilità finanziarie dell’ente locale.

Tali prospetti sono:

  • Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

Tale allegato elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto nel rispetto di quanto previsto nel TUEL.

  • Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

Esso elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

  • Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

L’allegato elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l’utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione.

Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

In prima battuta occorre ricordare cosa il legislatore delegato intenda per avanzo di amministrazione.

Esso è una grandezza finanziaria che nasce dalla somma algebrica tra grandezze monetarie e finanziarie volto a quantificare il risultato della gestione contabile dell’esercizio finanziario oggetto di analisi.

Esso è normativamente distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

  1. nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa;
  2. derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
  3. derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione;
  4. derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

  1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
  2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
  3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese

La quota libera del risultato di amministrazione risulta essere la risultanza della somma algebrica tra il risultato di amministrazione delle grandezze sopra espresse; ove positiva si chiamerà avanzo di amministrazione ove negativa disavanzo di amministrazione.

UTILIZZO

In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all’approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell’aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l’approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto.

Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

In ogni caso il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma “certa”, in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno “incerto” il risultato di amministrazione

In corso di esercizio, a rendiconto approvato, non esistono limiti normativi all’utilizzo degli avanzi sopra espressi tranne quello definito dall’articolo 1 comma 897 e ss. della legge 145/2018.

LIMITE DI UTILIZZO

Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. 898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Quanto normativamente palesato obbliga al rispetto di tale limite la totalità degli enti locali superando quanto disposto dal principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria che, al punto 9.2, menziona esclusivamente gli enti in disavanzo; situazione legata a posizioni parlamentari superate dal voto del maxiemendamento avuto nella notte dello scorso 22 dicembre.