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QUESITO del 05/12/2019

Demografici

Richiesta di acquisizione cittadinanza italiana straniero nato in Italia - pt. 2

Quesito inoltrato il 26/11/2019 DEMOGRAFICI
STATO CIVILE Un cittadino straniero nato in Italia nel 2001 (nascita occasionale) chiede la cittadinanza italiana ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 art. 4 comma 2 “lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”. Si precisa che dalla copia integrale dell’atto di nascita i genitori risultano residenti in Italia, ma dagli accertamenti il padre ha richiesto la residenza in data 11.03.2004, la madre in data 24.07.2004 e l’interessato in data 24.05.2005. Inoltre, i genitori alla nascita del figlio non erano titolari del permesso di soggiorno, hanno ottenuto il primo permesso il 24.06.2003 il padre e il 23.09.2003 la madre e il figlio è stato inserito sul permesso dei genitori in data 09.09.2004 (padre) e 08.05.2007 (madre) fino alla data del 23.12.2005, data in cui ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi famigliari fino 16.07.2017. Attualmente è titolare di permesso di soggiorno dal 15.11.2018 al 25.10.2020. Pertanto, si deve negare la cittadinanza italiana o è possibile chiedere il certificato di vaccinazione (degli anni scoperti dalla nascita al 09.09.2004? Parere: Buongiorno,ai sensi dell'art. 4, c. 2, della L. n. 91/1992: Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. A fronte di questa formulazione apparentemente lapidaria, va considerato che l'art. 33, c. 1, del D.L. 69/2013 (convertito con la L. 98/2013) ha previsto che: 1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni ((...)) idonea documentazione. In tal senso, occorre richiamare anche quanto previsto dalle circolari K.60.1 del 5 gennaio 2007 e K.64.2/13 del 7 novembre 2007, in cui sono state illustrate le modalità di questa possibile "strada alternativa": l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell' art. 4 comma 2 della legge 91/92, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici o di viste mediche, iscrizione scolastica ecc.). L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere "ragionevolmente ricollegabile" al momento della nascita. Se l'interessato non è in grado di presentare la documentazione volta ad attestare in modo "alternativo" l'effettiva presenza in Italia nei periodi in cui non ha avuto la residenza e il soggiorno legale, l'Ufficiale di Stato Civile - a seguito di domanda, comprensiva del pagamento di quanto previsto - dovrebbe accertare il venir meno delle condizioni per l'acquisto della cittadinanza italiana. A quel punto l'esito negativo di tale accertamento potrebbe essere impugnato dal cittadino in tribunale. Saluti
In riferimento al parere sopracitato, preciso che l’interessato non ha avuto la residenza dal 2001 al 2005 e non ha avuto il permesso di soggiorno dal 2001 al 2004 e poi per brevi periodi dal 2007 al 2017 e dal.2018 al 2018 (questi ultimi periodi non vengono considerati in quanto ha avuto la residenza). Per i periodi “scoperti” sopraindicati mi ha presentato il certificato di vaccinazione. Pertanto il 2001 posso considerarlo “coperto” ma il 2002 2003 e 2004 “scoperti”? (residenza dal 2005 e permesso di soggiorno dal 2004). Inoltre, si evidenzia che il suddetto nominativo (nato in Italia – nascita occasionale), nell’atto di nascita risulta con le seguenti generalità: cognome: Rossi Verdi - nome: Luca come da leggi vigenti nelle filippine – paternità: Rossi – maternità: Verdi. Nel 2005 viene iscritto in anagrafe come segue: cognome: Rossi – nome: Tizio Verdi come risulta dal passaporto. Dal 2018 è stato iscritto nel nostro Comune come: cognome: Rossi – nome: Tizio in base al passaporto, permesso di soggiorno e in riferimento alla circolare della Prefettura UTG di Cuneo datata 01.02.2011 (circolare n. 41938/1.13.3 Area II in data 30.11.2010 inerente registrazione del nome dei cittadini della Repubblica delle Filippine) . Quindi sull’atto di nascita risulta: cognome: Rossi Verdi – nome: Tizio, invece, in anagrafe cognome: Rossi e nome: Tizio. Vista la differenza tra atto di nascita (Rossi Verdi/Tizio) e anagrafe (Rossi/Tizio), pertanto, se l’interessato producesse la documentazione necessaria all’acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4 comma 2 Legge 91/1992 oppure ai sensi art. 9 comma 1 lettera f), sarebbe indispensabile rettificare il cognome in Tribunale?

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