MEMOWEB n. 109 del 11/06/2012
Polizia
Cancellazione veicoli con intestazione fittizia
L’art. 94-bis, comma 3, del Codice della strada, introdotto dalla Legge n. 120/2010, prevede che i veicoli per i quali sia stato accertata in via definitiva la loro intestazione fittizia, siano cancellati d’ufficio dall’Archivio nazionale veicoli e dal Pubblico registro automobilistico (PRA), su richiesta degli organi di polizia stradale.
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