QUESITO del 12/03/2020
Affari generali Tecnico LL. PP.
Gara d'appalto servizi sociali
In un ente non capoluogo di provincia ( Unione di Comuni ) due anni fa la RUP attivò una gara per affidamento servizi sociali per l'importo di circa € 5.000.000 ex art. 62 DLgs 50/2016 ( procedura competitiva con negoziazione preceduta da avviso di pre-informazione ). Manifestarono interesse alcune cooperativa, di cui una poi fallita. Ad oggi la gara non è stata conclusa e la RUP vorrebbe riprendere l'iter come se i due anni non fossero trascorsi motivando l'urgenza dell'affidamento, al momento in proroga tecnica. Si chiede se tale decisione sia legittima e corretta o se, invece, vada annullata la procedura di due anni fa ed attivata ex-novo una procedura aperta. Nel caso in cui la RUP volesse finire la procedura avviata due anni fa con le stesse modalità di gara tramite la CUC , anche se tale scelta fosse sconsigliata, quanto la CUC sarebbe corresponsabile di tale scelta? O, infine, visto il DL 32/2019 può il RUP definire da solo la procedura senza coinvolgere la CUC?
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