MEMOWEB n. 23 del 05/02/2013
Ragioneria
Gli interessi per ritardato pagamento
Anci risponde al seguente quesito:
DOMANDA: Si ritiene che il D.Lgs. n. 192/2012 sia applicabile solo per le transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo. Conseguentemente a quanto su affermato si chiede se nei contratti tra pubbliche amministrazioni, stipulati nell’esercizio di funzioni pubbliche e non “iure privatorum”, sia corretta l’applicazione solamente dell’interesse legale del 2,5% per i ritardati pagamenti.
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