QUESITO del 28/04/2020
Affari generali Ragioneria Amministrazione digitale
Covid-19: sospensione trasporto scolastico e misure contenute nel "Cura Italia"
L’Anci comunica che in sede di conversione in Legge del DL 17 marzo 2020 n. 18 è stato approvato un emendamento che prevede che non è applicabile nessuna sanzione, penale o decurtazione di corrispettivo per le minori corse effettuate dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico.
Il nostro contratto all’art. 17 prevede che “il numero delle giornate di servizio e gli orari sono previsioni di massima… Essi potranno subire variazioni… ovvero per la chiusura delle scuole per qualsiasi ragione… L’amministrazione comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, nel caso si verificassero particolari situazioni non previste, … di modificare o eliminare alcuni percorsi con conseguente proporzionale diminuzione delle quantità dei servizi di cui al presente articolo, e quindi dei compensi. La ditta appaltatrice accetta che il servizio possa, per questa sua natura, subire variazioni anche rilevanti”
L’art 7 inoltre prevede che “Il corrispettivo viene determinato a corpo sulla base del percorso indicato in allegato. Qualora per motivi di servizio si renda necessario modificare l’itinerario sarà riconosciuto un conguaglio in più o in meno, oltre il limite di 30 km settimanali, nella misura data dalla somma di affidamento diviso il numero di km presuntivamente indicati nell’art. 2. L’eventuale conguaglio sarà calcolato a fine anno scolastico in relazione ai Km effettivamente percorsi nell’anno Appena terminato”
Intenzione dell’Amministrazione era pertanto continuare a pagare le fatture mensili, ricalcolando a fine anno scolastico la differenza dei Km percorsi, e riducendo pertanto proporzionalmente l’importo dovuto, recuperandolo dalle fatture dei mesi successivi.
Tuttavia questo emendamento sembra non rendere possibile tale riduzione, imponendo all’Ente il pagamento completo delle fatture. Si chiede pertanto se il divieto di riduzione è operante anche laddove il fatto fosse stato contrattualmente previsto e formalmente accettato dalla ditta.
In secondo luogo si chiede invece se è possibile applicare “la sospensione del servizio per ragioni di necessità o di pubblico interesse” (le ragioni sanitarie che hanno portate a questa interruzione di servizio possono sicuramente essere annoverate come di pubblico interesse) prevista dal combinato disposto dai commi 2 e 7 dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2017.
In questo caso tuttavia servirebbe, a parere dello scrivente, un verbale di sospensione firmato anche dalla ditta aggiudicatrice, ed eventualmente un nuovo verbale, una volta cessata l’emergenza coronavirus, di ripresa del servizio.
Si chiede: A) se il verbale deve essere firmato anche dalla ditta esecutrice del servizio o se può essere imposto dal Rup. B) se questa soluzione potrebbe essere applicabile superando in questo modo i divieti posti dalla conversione in legge del D.M. 18/2020; C) se in questo caso opera l’art. 23 c. 3 del D.M. 49/2018 che impone appunto di predisporre un verbale di ripresa dei lavori indicando un nuovo termine contrattuale, o se tale norma non sia applicabile invece ai soli lavori e non invece ai contratti di servizio; D) nel caso tale norma fosse applicabile ai contratti di servizio se il termine non può essere mantenuto inalterato, a discrezione del Rup, trattandosi nel caso di specie di un servizio che comunque andrebbe a cessare con la fine dell’anno scolastico previsto contrattualmente (nel caso di specie alla fine dell’anno scolastico 2020/2021) E) se la sospensione può essere retroattiva a far data dal 27 febbraio, primo giorno di chiusura delle scuole.
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