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QUESITO del 03/06/2021

Personale

Applicabilità dell'art. 10 d.l. 44/2021 ai concorsi indetti a marzo ma pubblicati in G.U. ad aprile

Codesto Ente ha indetto diverse procedure concorsuali i cui bandi approvati con determinazione in data 24/03/2021 sono stati trasmessi in medesima data all’Istituto Poligrafico e Z.S per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione è stata disposta dall’Istituto Poligrafico per il giorno 20/04/2021. Le procedure concorsuali sono state strutturate nelle tre prove (due scritti e un orale). Nel corso di tale periodo di tempo è intervenuto l’art. 10 del d.l. 44/2021 il quale persegue l’obiettivo primario di riduzione i tempi di reclutamento del personale nelle p.a. .
Richiamata la nota Anci Prot. n. 36/VSG/SD/ AB “Semplificazione delle procedure concorsuali e superamento delle limitazioni alle prove in presenza” laddove è indicato che “secondo quanto espressamente previsto dal comma 1, dette modalità semplificate sono adottate “anche in deroga” alla disciplina del D.P.R 487/1994 e della L. n. 56/2019 che, dunque, possono ancora essere applicate – ove compatibili - a discrezione delle amministrazioni” e rilevato che la norma introduce una disciplina derogatoria ma non abrogatrice del DPR 487/1994 e della L. n. 56/2019, si chiede quale sia la procedura corretta che l’Ente debba adottare per non incorrere in un possibile contenzioso:
1. prendere atto del contenuto dell’art. 10 e procedere con l’adeguamento normativo del bando riducendo le prove da tre a due (in questo caso è necessaria una nuova pubblicazione in G.U.? I tempi di pubblicazione dei bandi di concorso nella G.U. sono particolarmente lunghi sicchè anche qualora l’Ente dovesse decidere per applicare le misure di semplificazione previste dal D.L. n. 44/2021, con conseguente riapprovazione dei bandi, questo implicherebbe un notevole spostamento nel tempo dello svolgimento delle procedure concorsuali);
2. lasciare inalterata la procedura concorsuale così come previsto dai bandi in virtù della natura derogatoria e non abrogatrice dell’art. 10 ed in considerazione del fatto che un adeguamento alla norma implicherebbe per assurdo, ed in palese contrasto con la ratio della norma, un rallentamento delle medesime dovuto: alla modifica dei bandi e della procedura di svolgimento dei concorsi, alla loro riapprovazione, alla trasmissione alla G.U. per la pubblicazione ed al conseguente periodo di tempo che deve trascorrere prima che si proceda alla materiale pubblicazione; inoltre l’Ente dovrebbe procedere con il contestuale avvio della procedura volta all’individuazione di un operatore economico che offra in termini congrui l’espletamento del servizio atto a consentire lo svolgimento delle prove con modalità informatiche e digitali, previa approvazione di apposita variazione al bilancio di previsione (trattasi di un dispendio di risorse di difficile reperibilità per un Ente di piccole dimensioni come il nostro con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti).

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