QUESITO del 31/08/2021
Demografici
Riconoscimento successivo alla nascita
Una cittadina marocchina nostra residente, coniugata con altro cittadino marocchino, residente in altro Comune italiano, ha dichiarato la nascita di una figlia come nata da lei e da uomo non parente né affine. La dichiarazione di nascita è stata quindi ricevuta come filiazione fuori del matrimonio, per cui si è anche provveduto a fare segnalazione al Tribunale dei minorenni. Si presentano ora i due coniugi. Il marito esibisce un'attestazione consolare nella quale si dichiara che lo stesso ha riconosciuto come propria figlia la minore, peraltro senza che la madre/moglie esprimesse il consenso al riconoscimento, e chiede che venga annotato il predetto riconoscimento con conseguente aggiornamento anagrafico.
Si chiede quindi se il caso debba essere risolto con richiesta di rettificazione ai sensi dell'art. 95 D.P.R. n. 396/2000, per avere la madre dichiarato un fatto (nascita da uomo diverso dal marito) contrastante con il successivo riconoscimento del marito (sempre che il Tribunale non ravvisi una questione di stato - cfr. Massimario per l'USC ed. 2012 § 6.2.1 "Straniero nato in Italia" capoverso 1 "... Anche con riguardo allo status del figlio (naturale o legittimo) l'ufficiale dello stato civile dovrà attenersi alle dichiarazioni degli istanti. Eventuali errori o difformità ai sensi della legge straniera applicabile, dovranno essere fatti valere, se relativi allo status, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria").
O se invece il caso corrisponda alla previsione del medesimo § 6.2.1 "Straniero nato in Italia" capoverso 4 "... Sempre nel caso di bambino nato in Italia da genitori entrambi stranieri ed inizialmente riconosciuto dalla sola madre, successivamente riconosciuto anche dal padre nello Stato estero di cui è cittadino, ai fini dell’annotazione di tale ultimo riconoscimento a margine dell'atto di nascita esistente in Italia, sarà sufficiente – visto il dettato dell’art. 35 della legge 218/1995 – che venga presentata apposita istanza da parte di uno dei genitori, con allegata documentazione rilasciata dal predetto Stato dalla quale risulti il riconoscimento già avvenuto ed il cognome spettante al minore a seguito di ciò." Non è chiaro però se tale previsione si riferisca solo a genitori non sposati o anche a genitori tra loro coniugati. Inoltre, quali conseguenze può avere il mancato consenso della madre al riconoscimento del marito fatto in consolato? Può essere sanata questa mancanza?
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