QUESITO del 26/01/2022
Polizia
Noleggio con conducente
Si chiedono chiarimenti in merito alla normativa del settore NCC noleggio da rimessa con conducente. In particolare l’art. 11 della Legge 21/92 che disciplina il settore è stato modificato con l’entrata in vigore del decreto legge 135/2018 convertita nella Legge 12/2019, che ha riformulato l’art. 4 ed introdotto i commi 4bis e 4ter. Tuttavia sia il secondo periodo del comma 4 che il comma 4 bis sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza della Corte Costituzionale n. 56/2020 del 26.03.2020 pubblicata in GU 01/04/2020 n. 14.
Nel testo vigente sono ancora riportati i due commi seppur con una nota in cui se ne evidenzia l’incostituzionalità proprio in virtù della suddetta sentenza.
Si chiede pertanto se si deve attendere un recepimento normativo della sentenza o se di per sé la stesa produca già effetti giuridici sulla questione.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate
presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il
termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le
rimesse di cui all’articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l’arrivo a
destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell’area
metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Nel
servizio di noleggio con conducente e’ previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte
del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto
con il Ministero dell’interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare….(18)(19)
4 Bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio puo' avvenire
senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza
dalla rimessa o dal pontile d'attracco, piu' prenotazioni di servizio oltre la prima, con
partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade
il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni
Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio
regionale. (20)
(18) Comma sostituito dalla lettera d) del comma 1-quater dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, lett. e), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. In precedenza identica modifica era stata disposta dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall’ art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 143/2018. Infine, la Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-26 marzo 2020, n. 56 (Gazz. Uff. 1° aprile 2020, n. 14 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 10-bis, comma 1, lettera e), D.L. n. 135/2018, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del presente comma.
(19) Vedi, anche, l’art. 10-bis, comma 2, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.
(20) Comma inserito dall’art. 10-bis, comma 1, lett. f), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. In precedenza l’inserimento del presente comma era stato disposto dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall’art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 143/2018. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-26 marzo 2020, n. 56 (Gazz. Uff. 1° aprile 2020, n. 14 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 10-bis, comma 1, lettera f), D.L. n. 135/2018, nella parte in cui ha aggiunto il presente comma.
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