QUESITO del 02/08/2022
Affari generali Personale
Possibilità di assumere dipendente privato collocato in aspettativa ex art. 90 TUEL
Il quesito verte sulla possibilità da parte del Comune di assumere a tempo determinato “a tempo pieno” in staff del Sindaco ex art. 90 del Tuel una figura professionale che si colloca in aspettativa presso il suo datore di lavoro (società partecipata in house del Comune).
Va premesso che ai sensi dell’art. 60 operi il divieto espresso dall'art. 60 D.P.R. N. 3 DEL 1957.
Tale divieto (in particolare il divieto di assumere impieghi alle dipendenze di privati)sembrerebbe operare, ad una prima lettura non coordinata con altre norme, a meno che non si accerti l'esistenza di eccezioni stabilite dalla legge.
Sempre ad una prima lettura, l'unica eccezione che sembrerebbe possibile individuare per il cumulo di impieghi pubblico/ privato è quella introdotta dall'art. 53 comma 7 del CCNL 18/05/2018: esso introduce la possibilità per il dipendente del nostro comparto con rapporto di lavoro non superiore al 50% di svolgere un'altra attività subordinata.
Ma forse queste due norme andrebbero lette in combinato disposto con queste:
Articolo 53 Dlg165/2001
D.P.R. 10-1-1957 n. 3
Capo II
Cumulo di impieghi.
(commento di giurisprudenza)
65. Divieto di cumulo di impieghi pubblici.
Il combinato disposto delle due norme sopra riportate porta a dire che l'art. 90 del Tuel disciplina come norma speciale, richiesta dall'art. 65 (rubricato cumulo di impieghi pubblici) dal Testo Unico, solo il cumulo di impieghi pubblici (pubblico + pubblico) e non disciplina i casi (privato + pubblico). Quindi se il privato riconosce/ accorda aspettativa nulla osterebbe all'assunzione art. 90 del Tuel a tempo pieno e non solo part-time.
A conferma del ragionamento che per consentire il "cumulo di incarichi pubblici (pubblico + pubblico)" serva una norma speciale l' art. 11, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha novellato l'art.110 del Tuel prevedendo al comma 5 che per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio con norma analoga a quella originaria dell'art. 90.
Questa argomentazione vale per il cumulo di impieghi pubblici: il divieto non sembrerebbe estendere ai privati.
In questo caso, la legge ha introdotto le eccezioni degli artt. 90 e 110 del D.lgs. 267/2000 (i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni).
La mancanza di estensione da parte della norma del Tuel di quest'ultimo principio al cumulo "pubblico/ privato" non puo’essere portata a supporto di un divieto espresso di utilizzare a tempo determinato full time in staff un lavoratore collocato in aspettativa dal suo datore di lavoro privato in quanto il Tule disciplina solo un comparto (enti locali) del più generale ambito del pubblico impiego.
A conferma di questo ragionamento si cita anche questa norma :
comma 9 dell'art. 53 del 165/2001.
Da questa norma si ricava la possibilità di pubblico + privato previa verifica insussistenza conflitto di interessi e previa (in questo caso prima dell'accettazione dell'offerta di lavoro) autorizzazione da parte del Comune.
In conclusione si chiede se nel caso in esame sia possibile per il Comune assumere a tempo determinato “a tempo pieno” in staff del Sindaco ex art. 90 del Tuel un dipendente collocato in aspettativa dal suo datore di lavoro privato oppure sia insormontabile il divieto posto dall’art. 60 del D.P.R. N. 3 DEL 1957 e sia consentita solo un part-time.
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