QUESITO del 08/02/2023
Demografici
Modifica condizioni di divorzio
Si è rivolta a noi una coppia di ex coniugi , divorziati a seguito di sentenza del Tribunale di Roma emessa nell'anno 2006, al fine di modificare l'importo e la modalità di pagamento dell'assegno divorzile.
Il tribunale stabiliva il pagamento dell'importo "x" tramite trattenuta diretta del datore di lavoro sulla busta paga del marito. I coniugi con accordo di modifica della condizioni di divorzio innanzi a questo ufficio di stato civile hanno concordemente ridotto l'importo dell'assegno divorzile e stabilito il pagamento diretto dello stesso a carico del marito sul conto corrente intestato alla moglie. E' possibile modificare le condizioni di divorzio stabilite dal tribunale o solo quelle stabilite da altro ufficio di stato civile? In caso affermativo, si pone il problema di chi sia tenuto a comunicare, ed in quale modalità, la nuova modalità di pagamento al datore di lavoro del marito
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