QUESITO del 03/04/2023
Personale
Art. 30 del CCNL 16.11.2022. Applicazione dell’istituto delle turnazioni.
Con la presente, si sottopone un quesito sulla corretta interpretazione delle disposizioni dettate dall’art. 30 del CCNL 16.11.2022, disciplinante l’istituto delle turnazioni.
In base alle vigenti disposizioni contrattuali, è possibile istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.
Ai sensi del comma 3, lettera b), l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio.
Ai sensi del comma 3, lettera d), i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
Ciò premesso, si chiede:
1. se debba considerarsi inderogabile l’orario di inizio del turno lavorativo, o se al contrario sia possibile adattarlo, su disposizione del Comandante, alle molteplici ed imprevedibili esigenze di servizio della Polizia Locale (es. manifestazioni, servizi di ordine pubblico ordinati dal Questore, etc.), o anche ad esigenze di servizio note e programmate, quali ad esempio le giornate di mercato, in cui si renda necessario l’inizio anticipato del turno diurno;
2. se tutti gli addetti debbano rispettare il medesimo orario di inizio del turno all’interno del servizio giornaliero garantito, o se al contrario sia possibile che alcuni addetti prendano servizio in orario anticipato o posticipato rispetto agli altri addetti, dando luogo ad una articolazione “variabile” dei turni, pur garantendo la continuità di erogazione del servizio per almeno 10 ore giornaliere ininterrotte;
3. se è possibile, in presenza di peculiari esigenze di servizio non ricorrenti, articolare un numero superiore di turni rispetto all’ordinario numero di turni garantito nell’arco dell’anno: ad esempio, turni serali e/o notturni in aggiunta agli ordinari turni diurno e pomeridiano, ma solo in particolari periodi dell’anno o in uno o più giorni nell’arco della settimana o del mese, caratterizzati da esigenze aggiuntive di servizio.
La difficoltà interpretativa e la conseguente sottoposizione del quesito, nasce da alcuni orientamenti espressi dall'ARAN che ha avuto modo di precisare che il regime del lavoro in turno presuppone l’esistenza di “strutture” operative che prevedano un orario di servizio giornaliero, continuativo, di almeno 10 ore, per tutti i giorni della settimana lavorativa, “cinque o sei, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata dall’ente”.
Ha inoltre precisato che “la durata di almeno 10 ore si riferisce, ovviamente, all’ orario di servizio della struttura presso la quale devono essere rese le prestazioni in turno”.
Il termine “continuità” deve essere riferito esclusivamente alle 10 ore giornaliere, ma per garantire la continuità del servizio per le 10 ore, esso “deve avere inizio alla stessa ora e concludersi alla stessa ora per tutti i giorni della settimana, dato che si tratta di orario di servizio e non di orario L'ARAN, inoltre, ha chiarito che, nel caso in cui siano istituiti turni di lavoro che prevedano, saltuariamente, una prestazione lavorativa giornaliera di oltre 10 ore, sono consentite “anche prestazioni superiori alle 10 ore giornaliere, qualora ciò risponda a precise esigenze organizzative dell’ente e non assuma, ovviamente, carattere di continuità nel tempo” (Aran, quesito n. 900-22C).
Sempre l'ARAN ha inoltre affermato che l’art. 22 del CCNL 14.9.2000, il cui contenuto è sostanzialmente riprodotto nell’art. 30 del vigente CCNL, impone l’effettiva rotazione ciclica dei lavoratori in ciascuna delle articolazioni orarie prestabilite, e che in ciascuna di esse dovrebbe ruotare sempre lo stesso numero di lavoratori. Perché possa esserci effettiva rotazione, è necessario che il turno pomeridiano segua, senza soluzione di continuità, nel tempo quello antimeridiano, ed eventualmente sia seguito, sempre senza soluzione di continuità, da quello serale, senza alcuna sovrapposizione neppure parziale dell’uno sull’altro.
Orbene, considerato che:
- l’indennità di turno può essere legittimamente erogata a favore del personale che svolga la propria attività in un servizio con apertura giornaliera complessivamente superiore a 10 ore, senza interruzioni, quindi in presenza di un orario di servizio continuativo di almeno 10 ore;
- lo scopo delle turnazioni è quello di assicurare la continuità del servizio in una determinata fascia oraria (di almeno 10 ore);
- l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio;
- le prestazioni svolte in turnazione devono essere ripartite nell’arco del mese in modo da dare luogo ad una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano;
- il vigente CCNL 16.11.2022, all’art. 30, prevede come solo discrimine che il servizio sia garantito senza soluzione di continuità per almeno 10 ore giornaliere, senza fare riferimento all’orario di lavoro osservato dai singoli dipendenti nell’ambito del servizio, che deve essere complessivamente garantito per non meno di 10 ore giornaliere;
- come ha avuto modo di precisare l'ARAN, gli enti hanno ampia autonomia in merito all’organizzazione degli uffici e dei conseguenti orari di servizio; infatti, “l’articolazione del turno è funzionale alle esigenze del servizio e quindi la sua definizione dovrebbe essere di competenza del dirigente o responsabile del medesimo”, come chiarito nella risposta a quesito n. 900-22C1.
Ciò premesso, si chiede se l’orario di inizio del turno e l’articolazione dei singoli turni, nell’ambito del servizio giornaliero garantito, possano essere modificati e adattati alle molteplici esigenze di servizio della Polizia Locale, con le modalità di seguito descritte ed esemplificate, purché siano rispettate le condizioni contrattualmente previste: ovvero, che il servizio sia garantito senza soluzione di continuità per almeno 10 ore giornaliere, e che sia garantita “una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente”.
A titolo di esempio, per meglio esplicitare il quesito, ipotizzando un numero di 5 addetti per turno, esigenze di servizio potrebbero rendere necessario che 2 addetti prestino servizio dalle 6:30 alle 12:30, mentre gli altri addetti presteranno servizio dalle 7:00 alle 13:00, nel primo turno. Nel successivo turno, gli altri 5 addetti presterebbero servizio dalle 13:00 alle 19:00.
Un’altra modifica dei turni, sempre per esigenze organizzative, potrebbe prevedere che una parte di addetti svolga il primo turno nell’ordinario orario 7:00-13:00, mentre un altro gruppo di addetti presterebbe servizio dalle 10:00 alle 16:00, e un altro gruppo di addetti presterebbe servizio dalle 16:00 alle 22:00, per esigenze di ordine pubblico collegate, per esempio, allo svolgimento di feste e manifestazioni.
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