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QUESITO del 18/04/2023

Tributi Ragioneria

Misura acconto TARI

L’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 prevede quanto segue:
“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”
Questo ente ha approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2023 ai fini TARI e PEF pluriennale Arera 2022-2025 durante l’anno 2022 e quindi, ad oggi, sono già quantificabili le tariffe definitive applicabili ai fini TARI per l’anno 2023. Sappiamo già quindi che le tariffe TARI subiranno un aumento rispetto al 2022.
L’ente riscuote la TARI in due rate, una con scadenza a giugno e l’altra con scadenza a dicembre. Al fine di non far gravare la differenza tra il 2022 ed il 2023 tutta sulla rata di conguaglio di dicembre, può l’ufficio tributi emettere gli avvisi TARI del 2023 richiedendo la tassa con la seguente suddivisione:
50% giugno sulla base dell’effettivo dovuto 2023
50% dicembre sulla base dell’effettivo dovuto 2023.

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