QUESITO del 05/10/2022
Tecnico LL. PP. Ragioneria Affari generali
Acquisizione CIG
Si espone un quesito inerente il “Nuovo aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136», già aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017. (Delibera n. 371).”, approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 188 del 12/08/2022.
Nello specifico si evidenzia che il Comune, in qualità di ente capofila dell’Ambito Territoriale, ha in essere un sistema di accreditamento per alcuni servizi di carattere socio-assistenziale, le cui procedure si sono svolte precedentemente all’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’aggiornamento sopra indicato.
Si evidenzia altresì che il Comune ha svolto esclusivamente la procedura di accreditamento dei soggetti erogatori, mentre compete ai singoli Comuni afferenti l’assunzione dei relativi impegni di spesa per i propri residenti, nonché la predisposizione dei relativi progetti assistenziali e emissione di voucher. Tali impegni di spesa sono assunti annualmente/semestralmente dai Comuni in base alle richieste pervenute dai residenti e compatibilmente con i propri stanziamenti di bilancio.
Per la procedura di accreditamento né il presente Comune capofila né i Comuni hanno acquisito il codice CIG, intendendo questi servizi esclusi da tale adempimento considerato anche quanto previsto dalla FAQ A8 di ANAC in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Si chiede pertanto:
1) se la nuova disciplina sia da intendere retroattivamente e pertanto da applicare anche alle procedure già in corso. Si specifica che l’attuale accreditamento scadrà il 30/06/2023. Si pone comunque la questione degli affidamenti dei singoli Comuni;
2) in caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale sia la procedura da seguire per l’acquisizione del CIG, ovvero se l’acquisizione competa ai singoli Comuni oppure all’ente capofila.
Stante la situazione esposta, si chiede se può ritenersi corretta l’acquisizione di un CIG padre da parte del Comune capofila per ogni servizio che verrà erogato in regime di accreditamento, con conseguente acquisizione di CIG derivati per ogni operatore economico che risulteranno iscritti nei singoli albi dei soggetti accreditati all’erogazione di servizi.
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