QUESITO del 22/11/2022
Tributi
Valore aree edificabili
In base alla vigente giurisprudenza ormai consolidata la determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini IMU pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzione idonea a costituire - anche con portata retroattiva – un indice di valutazione per l’Amministrazione con funzione analoga per gli studi di settore, poiché non si tratta di una inammissibile applicazione retroattiva della norma ma bensì della determinazione presuntiva di un valore economico di mercato riferibile ad un determinato arco temporale, ancorché antecedente alla emanazione dell’atto deliberativo (cfr. Cass. n. 13567 del 30.05.2017, Cass. n. 21154/2016, Cass. n. 15461/2010).
L’ente scrivente sta procedendo alla redazione di un elaborato tecnico estimativo delle aree edificabili ricomprese nel territorio comunale i cui nuovi valori attribuiti dovranno essere utilizzati dall’ufficio tributi nella fase di verifica e controllo dell’imposta IMU a decorrere dall’anno 2023.
Presumibilmente il lavoro avviato verrà a conclusione nei primi mesi dell’anno 2023 ed in ogni caso i valori di riferimento delle aree edificabili saranno approvati dalla Giunta Comunale, prima della scadenza del pagamento della rata di acconto dell’imposta IMU.
Si chiede se l’approvazione di tali valori debba avvenire entro un termine perentorio previsto dalla normativa e/o se la loro approvazione in corso d’anno, possa essere oggetto di contestazione o ricorso da parte dei contribuenti.
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