QUESITO del 07/09/2023
Affari generali Personale Amministrazione digitale
Concorso e conflitto interessi del commissario
La normativa generale in materia di procedure concorsuali (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), dispone testualmente all’art. 11 che i componenti della commissione “presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”.
Segnatamente, l’articolo 51 c.p.c. sancisce che il giudice (e il commissario di concorso) ha l’obbligo di astenersi quando si trova in rapporto con l’oggetto della causa oppure con le parti, ovverosia in vari casi tra cui :
“2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o “commensale abituale” di una delle parti o di alcuno dei difensori;”
Con formula di chiusura lo stesso art. 51 stabilisce, infine, che, in ogni altro caso in cui esistano “gravi ragioni di convenienza”, il giudice ha facoltà di richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi, rimettendo quindi, in capo allo stesso soggetto, la valutazione in ordine a quelle gravità.
La norma, dunque, impone al giudice (e al commissario) di astenersi quando ha con la parte (candidato) contatti e rapporti frequenti e intensi tali da pregiudicare l’imparzialità e la serenità di giudizio.
Il caso concreto è questo : viene esperita una prima prova concorsuale e il primo in graduatoria risulta che è nipote della compagna (zia quindi) compagna del membro della commissione . Commissario e zia non sono sposati e non sono dichiarati coppia di fatto in comune all’anagrafe.
Il comune è piccolo e quindi molto sanno che la relazione esiste e questo un po’ si sposa con la linea di Anac secondo cui il conflitto di interessi anche solo potenziale va verificato in concreto e caso per caso su ragioni effettive
La seconda prova estata rinviata/sospesa per approfondimenti. Ci sono gli estremi per esercitare l’autotutela amministrativa annullare la prova, sostituire il componente della commissione e ripetere la prima prova ?
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