QUESITO del 04/12/2023
Personale
Assunzioni art.16 Legge 56/87 e art. 35, comma 1, lett. b) D.Lgs. 165/2001
Per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale degli Enti Locali (introdotto dal vigente CCNL Funzioni Locali 16.11.2022), questo Ufficio ritiene che per la copertura del profilo di Operatore Esperto (prima ascrivibile alla categoria B – B1) non sia più possibile procedere (ai sensi art. 16 – Legge 56/87) attraverso l’avviamento da parte degli uffici del lavoro ma occorra, invece, bandire un concorso pubblico o ricorrere allo scorrimento di graduatorie in corso di validità; ciò anche se per la copertura di tale profilo sia richiesto il titolo di studio della scuola dell’obbligo accompagnato, però, dal possesso di una qualificazione professionale.
La perplessità concerne il constatare che alcune pubbliche amministrazioni continuano a pubblicare bandi di concorso che hanno per oggetto la copertura di posti di Operatori Esperti (ex categoria B-B1 CCNL Funzioni Locali) richiedendo come requisito di accesso il solo assolvimento della scuola media (anche se oggi si dovrebbe parlare più correttamente di assolvimento di obbligo scolastico come disciplinato dalla legge n. 296/2006 che ha elevato a dieci anni tale obbligo portandolo all’età anagrafica da sei ai 16 anni);
diversamente, altre pubbliche amministrazioni richiedono (ed ottengono) l’avviamento a selezione ai centri per l’impiego anche per la figura di Operatore Esperto, pur senza esplicitare il requisito del possesso di una specifica qualificazione professionale ma il solo assolvimento della scuola dell’obbligo;
questo Ufficio ritiene che le assunzioni di operatori esperti (ivi compresi i dipendenti da assumere per i profili ascrivibili alla ex categoria B, posizione giuridica B1) vanno necessariamente assunti attraverso un concorso dell’Ente (o uno scorrimento di graduatoria degli idonei) e non tramite l’avviamento dei centri per l’impiego;
a sostegno di tale tesi giova il fatto che il CCNL 16.11.2022, nella declaratoria dei profili professionali degli Enti Locali, prevede per l’ Operatore Esperto il requisito dell’assolvimento dell’obbligo scolastico accompagnato da una specifica qualificazione professionale, la quale ultima si riterrebbe conseguita esclusivamente mediante la partecipazione e superamento di corsi di formazione professionale aventi durata triennale o di specializzazioni come quelle degli operatori socio-sanitari.
Dunque, le domande che vorremmo sottoporre sono:
1. per la copertura di un posto di operatore esperto, occorre sempre bandire un Concorso Pubblico? E, dunque, non è più possibile ricorrere all’avviamento a selezione dei Centri per l’Impiego?
2. La specifica qualificazione professionale che dovrà accompagnare l’assolvimento dell’obbligo scolastico è da intendersi conseguita esclusivamente con la partecipazione a corsi di formazione professionale di durata almeno triennale o a specializzazioni come, ad esempio, quelle degli operatori socio sanitari?
3. Conseguentemente, le assunzioni di cui all’art. 16 della Legge n. 56/1987, per le quali è previsto l’avviamento a selezione da parte dei centri per l’Impiego, sono attualmente possibili solo per la copertura dei profili professionali appartenenti all’Area degli Operatori (ex categoria A degli Enti Locali)?
4. Per l’assolvimento dell’obbligo scolastico non è sufficiente più il solo conseguimento della ex licenza di scuola media, ma occorre proseguire negli studi per almeno altri due anni (ovvero fino all’età anagrafica di anni 16, ciò per effetto della Legge n. 296/1996 – art. 1, comma 622)?
Richiedi un PREVENTIVO!.
Se sei abbonato EFFETTUA L'ACCESSO.
Per essere introdotto al mondo di Omnia, puoi richiedere una
Quotidiano informativo e documentale, per essere sempre aggiornati in modo pratico, efficiente e completo sulle principali novità normative che coinvolgono gli Enti Locali.