QUESITO del 15/01/2024
Affari generali Tecnico LL. PP.
D.Lgs. 36/2023: requisiti di professionalità del RUP
Il codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023) prevede che il RUP, per gli appalti, concessioni di lavori e per servizi inerenti all'ingegneria e all'architettura, deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista da norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. Il codice prevede inoltre che in mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno 5 anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata. In riferimento al requisito dell'abilitazione all'esercizio della professione si richiede se debba intendersi che il RUP si iscritto ad apposito Albo professionale (ad es geometri, ingegneri, ecc) oppure che abbia solo superato un esame abilitante all'iscrizione all'Albo. In materia si chiede inoltre:
1) qualora non siano presenti dipendenti abilitati all'esercizio della professione e non siano presenti che abbiano specifica esperienza, è possibile individuare un RUP che non abbia i requisiti previsti dall'art. 4 dell'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023?
2) Nel nostro caso, il Sindaco di un comune che ha meno di 5.000 abitanti e che, in forza dell'art. 53 comma 23 della legge 23/12/2000 n. 388, ha assunto la responsabilità dell'area tecnica del Comune, può svolgere le funzioni di RUP anche in assenza dei requisiti del RUP di cui sopra?
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