QUESITO del 24/01/2024
Personale
Indennità di turno e permessi brevi: chiarimenti
Con l' orientamento applicativo del 15/07/2015 RAL_1785_ l'ARAN trattava della compatibilità tra i permessi brevi e l'indennità di turno sostenendo che in caso di permesso breve di 3 ore e successivo recupero il giorno seguente... "Tale prestazione, quindi, non potrebbe considerarsi comunque come turno.
Ciò comporterebbe che, nonostante il recupero orario, al lavoratore per le tre ore di permesso fruite non potrebbe essere corrisposta l’indennità di turno in quanto:
a) non avendo reso la prestazione per le tre ore a causa del permesso, viene meno il presupposto stesso per l’erogazione dell’indennità; in base all’art.22, comma 6, del CCNL del 14.9.2000, l’indennità di turno può essere corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno;
b) a seguito del recupero, il lavoratore avrà pure reso una maggiore prestazione lavorativa, corrispondente alle ore di permesso fruite, ma, come si è già detto, essa finisce per collocarsi necessariamente al di fuori dell’articolazione oraria prevista per lo stesso nell’ambito del turno e, quindi, non può essere considerata come rientrante nel regime della turnazione"....
Non si comprende se il pagamento dell'indennità di turno è esclusa in toto sia nel giorno di permesso che di recupero per non aver lavorato le ore necessarie per completare il turno o per averne lavorate di più rispetto alle 6 ore richieste.
Oppure, se è possibile, nel caso trattato, procedere a un pagamento dell'indennità di turno per 3 ore il giorno del permesso e per le sole 6 ore svolte il giorno seguente senza tener conto delle tre ore in più per il recupero dello stesso.
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