Usa le linguette per muoverti velocemente tra gli uffici di Omnia!
Attraverso le funzioni scadenzario e adempimenti, puoi salvare nel tuo quaderno le scadenze precaricate.
Con la navigazione integrata puoi copiare contenuti da Omnia e salvarli nel tuo adempimento.

QUESITO del 29/01/2024

Demografici

Regolarizzazione posizione anagrafica richiedente asilo - irreperibile

Nel giugno scorso chiude un centro di accoglienza per richiedenti asilo, registrato come convivenza anagrafica. Nel comunicare la chiusura, il responsabile della convivenza segnala che parte dei residenti risulta essersi allontanata dal centro senza lasciare nessuna comunicazione. Questo ufficio procede pertanto, a seguito di comunicazione di avvio procedimento, ai sensi dell’art. 5 bis, comma 3, del Dlgs. 142/2015 con la cancellazione per irreperibilità ed alla comunicazione a tutti i soggetti interessati (Prefettura, Questura, etc).
Ora la locale ASL comunica di avere in carico il soggetto e che il suddetto ha perso i benefici economici della pensione di invalidità a causa della intervenuta cancellazione anagrafica. Il cittadino si trova ora presso una struttura ubicata al di fuori del territorio di competenza della richiedente ASL ma in attuazione di un progetto terapeutico predisposto ed attivato quando la residenza era ancora radicata presso il centro di accoglienza comunale. Ci chiede di ripristinare la residenza come “senza fissa dimora” presso il nostro Comune per poter proseguire il percorso terapeutico.
Ora, considerato che il soggetto è di fatto domiciliato presso una struttura ubicata presso altro comune, sarebbe intendimento di questo ufficio non procedere a dar corso a detta richiesta invitando l’assistente sociale che cura il soggetto a richiedere la residenza presso la sede di attuale ricovero o, perlomeno, come “senza fissa dimora” ma sempre in detto Comune.
Sembra difficile sostenere che la dimora abituale possa intendersi presso il Comune ove la struttura aveva sede (ed è ormai chiusa da quasi un anno) per il solo motivo di garantire quella che l’ASL definisce “continuità clinica ed assistenziale”. L’Asl sostiene che la struttura che attualmente ospita il richiedente asilo (comunità-alloggio) non consente che gli ospiti chiedano la residenza presso la struttura. Ora, pur essendo disposti a venire incontro alle legittime aspettative della struttura che segue il progetto di reinserimento, aderire a quanto richiesto sembrerebbe una forzatura considerato che neppure il requisito minimo della dimora abituale sembrerebbe concretizzarsi nella fattispecie in esame.

Richiedi un PREVENTIVO!.

Se sei abbonato EFFETTUA L'ACCESSO.

Per essere introdotto al mondo di Omnia, puoi richiedere una

DEMO GRATUITA del MEMOWEB,

Quotidiano informativo e documentale, per essere sempre aggiornati in modo pratico, efficiente e completo sulle principali novità normative che coinvolgono gli Enti Locali.