QUESITO del 26/02/2024
Personale
Chiarimenti su lavoratori categorie protette L. 68/1999
Questo ente ha effettuato assunzione con procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 di lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato proveniente da altro ente locale. L’inizio del rapporto di lavoro con questo ente ha avuto decorrenza dal 30.12.2020. Nel bando di mobilità sottoscritto dai candidati a suo tempo era previsto, tra i requisiti per l’ammissione alla selezione, il possesso della necessaria idoneità fisica alla mansione prevista (istruttore amministrativo con mansioni impiegatizie). Il candidato poi assunto da questo ente ha regolarmente presentato la domanda di ammissione al bando di mobilità comprensiva di tutti gli elementi richiesti, compresa copia dell’attestazione di idoneità fisica alle mansioni in corso di validità.
A seguito di colloqui intercorsi con l’amministrazione di provenienza del dipendente interessato, relativamente alla sistemazione di rapporti finanziari per una convenzione tra enti che aveva previsto l’utilizzo condiviso del dipendente transitato nei ranghi di questo ente per un periodo di tempo di due mesi, questa amministrazione è venuta a conoscenza dell’inclusione del dipendente interessato nell’elenco dei lavoratori con disabilità da parte dell’ente di provenienza, ai sensi della legge n. 68/1999. Tale inclusione è stata considerata valida fino al trasferimento del lavoratore.
Il lavoratore assunto con la procedura di mobilità, in sede di presentazione della domanda, e successivamente al perfezionamento del trasferimento, non ha comunicato a questo ente l’appartenenza alle categorie protette di lavoratori.
A seguito di richiesta di integrazione di trasmissione dei documenti riguardanti il lavoratore assunto per mobilità, inoltrata da questo ente a quello di provenienza del lavoratore interessato, si è evidenziata l’inclusione di suddetto lavoratore nelle categorie protette per disabilità certificata con percentuale del 70%. Tale inabilità è stata certificata da apposita commissione INPS con decorrenza 01.03.2017 e revisionabile a partire dal mese di febbraio 2019. L’ente di provenienza non è in possesso di ulteriori certificazioni da parte di commissioni sanitarie abilitate.
Alla luce di quanto sopra esposto si chiede quale debbano essere le azioni da intraprendere da parte di questo ente, quale attuale datore di lavoro, alla luce dei fatti emersi.
A titolo esemplificativo si chiede:
- Se debba essere comunque richiesta visita a commissione abilitata per il riconoscimento di disabilità;
- Se deve essere effettuata comunicazione al centro per l’impiego per l’inclusione del lavoratore nelle categorie protette per questo ente alla luce di una situazione preesistente e non più revisionata;
- Se sussistano ulteriori obblighi in capo al datore di lavoro in applicazione delle tutele previste per le categorie protette di lavoratori ai sensi della sopraccitata legge n. 68/1999.
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