QUESITO del 11/03/2024
Tecnico LL. PP.
Rapporto di copertura attrezzature ed infrastrutture agricole
Il comma 1 dell’art. 59. (Interventi ammissibili) della L.R. 12/2005 prevede che “Nelle aree destinate all’agricoltura dal piano delle regole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dall’articolo 60.”
A tal riguardo, il comma 4 indica che “Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive di cui al comma 1, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non possono superare il rapporto di copertura del 10 per cento dell'intera superficie aziendale, salvo che per le aziende orto-floro-vivaistiche per le quali tale rapporto non può superare il 20 per cento e per le serre fisse per le quali tale rapporto non può superare il 40 per cento della predetta superficie; le tipologie costruttive dovranno essere congruenti al paesaggio rurale.”
Si chiede se nel computo di tale rapporto di copertura siano da considerarsi, quali attrezzature e infrastrutture produttive, anche i silos orizzontali e le vasche liquami, manufatti privi di strutture fisse di copertura.
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