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QUESITO del 18/06/2024

Tributi

IMU - esenzione immobili concessi in comodato

Un privato ha presentato istanza di interpello ordinario al Comune in materia di esenzione IMU.
Il soggetto è divenuto, a seguito di successione, proprietario (con la madre) di due immobili, rispettivamente accatastati come C1 e C2. Tali immobili erano già oggetto di un contratto di comodato gratuito effettuato dal de cuius (padre dell’istante), a favore della Parrocchia locale per finalità religiose-assistenziali. La Parrocchia, a seguito di ciò, concede tali immobili alla Caritas per tali fini assistenziali. Ora, il soggetto istante, invoca l’esenzione IMU, di cui all’art.1, comma 759, della Legge n.160/2019 nell’interpretazione autentica di cui all’art.1, comma 71, della Legge n.213/2023.
Il nostro regolamento comunale in materia di nuova IMU, in applicazione facoltativa del comma 777, dell’art.1 della Legge 160/2019, ha previsto quanto segue:
“1. Nella potestà regolamentare dell’ente, viene stabilita l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
2. L’esenzione di cui al comma precedente è limitata al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e non si applica alla quota erariale dell’imposta. Essa è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti d’esenzione”.
Stante il caso sopra esposto, il soggetto privato comproprietario degli immobili in questione, può:
a) Invocare l’applicazione di tale esenzione in base alla normativa nazionale sopra citata?
b) Invocare l’applicazione di tale esenzione secondo le disposizioni del regolamento comunale, posto che la normativa nazionale invocata dal soggetto istante si riferisce all’esenzione a favore degli enti non commerciali possessori di immobili e non a soggetti privati?
Le disposizioni di cui sopra possono ritenersi in contrasto con la decisione della Commissione dell’Unione Europea del 19 dicembre 2012, successivamente oggetto di ricorso in Cassazione come da sentenza n.22954 dello scorso 2023?
Oltre a ciò, il soggetto istante è obbligato alla variazione catastale dei predetti immobili stante il venir meno della finalità di C1 e C2?

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