QUESITO del 22/10/2024
Demografici
Occupazione abusiva di una casa popolare
Una nostra residente di nome Caia occupa abusivamente una casa popolare. Il marito di Caia, Tizio, risulta registrato nella scheda individuale di famiglia con “cens. 1971” a un indirizzo che ha cambiato numero civico nel tempo. Questo indirizzo corrisponde a una casa popolare che Tizio occupa abusivamente dal 1971, come attestano i dati del censimento di quell'anno. Il legittimo assegnatario ha presentato al Comune la documentazione che conferma la sua titolarità.
Caia viene iscritta anagraficamente nell’immobile nel 1991, a seguito di un'immigrazione dall'estero, e sposa Tizio nel 1992. Dopo la morte di Tizio nel 2016, Caia rimane l'unica residente nell'immobile.
Si evidenziano le seguenti considerazioni:
- Prima dell’introduzione dell’art. 5 del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, era consentito a chi occupava abusivamente un edificio di ottenere la residenza.
- Il comma 1-ter dell’art. 5 del D.L. 47/2014, che sanciva la salvaguardia di determinati effetti giuridici, è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 16 luglio 2015, n. 169.
Pertanto, si chiede: è corretto, nel 2024, dichiarare ex post la nullità ex lege dell’iscrizione anagrafica di Caia?
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