Decreto Presidente della Repubblica n. 302 del 19/03/1956 - Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
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- Norma completa
- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO UNICO
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - Decreta:
- Campo di applicazione - Art. 2.
- Applicazione delle norme - Art. 3.
- TITOLO II PRODUZIONE ED IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
- Campo di applicazione - Art. 4.
- Eta' minima dei lavoratori - Art. 5.
- CAPO II DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRODUZIONE DEGLI ESPLOSIVI
- Suddivisione dei lavoratori e protezione dei posti di lavoro - Art. 6.
- Protezioni individuali - Art. 7.
- Pavimenti - Art. 8.
- Trasporto dei semilavorati - Art. 9.
- Eliminazione dei cascami - Art. 10.
- Revisioni periodiche - Art. 11.
- Lavori di riparazione, manutenzione e demolizione - Art. 12.
- Misure contro l'elettricita' statica - Art. 13.
- Misure antincendi - Art. 14
- Trafilatura e taglio - Art. 15.
- Molazzatura - Art. 16.
- Granitura e lucidatura della polvere nera - Art. 17.
- Lavorazione a caldo degli esplosivi - Art. 18.
- Affissione di istruzioni e cartelli - Art. 19.
- CAPO III IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI
- Scelta degli esplosivi - Art. 20.
- Istruzioni sull'uso degli esplosivi - Art. 21.
- Trasporto degli esplosivi nell'interno dei cantieri - Art. 22.
- Disgelamento e asciugamento delle cartucce - Art. 23.
- Dinamiti alterate - Art. 24.
- Distribuzione degli esplosivi per l'impiego - Art. 25.
- Innescamento delle cartucce - Art. 26.
- Licenza per il mestiere del fochino - Art. 27.
- Micce - Art. 28.
- Caricamento delle mine - Art. 29.
- Detonatori elettrici - Art. 30.
- Isolamento e controllo dei circuiti elettrici di brillamento - Art. 31.
- Fonti di energia per il brillamento elettrico - Art. 32.
- Precauzioni per il brillamento elettrico - Art. 33.
- Segnale di accensione - Art. 34.
- Accensione delle mine - Art. 35.
- Tempo di attesa dopo lo sparo - Art. 36.
- Mine inesplose - Art. 37.
- Misure di sicurezza dopo lo sparo - Art. 38.
- TITOLO III COLLAUDI CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- Campo di applicazione - Art. 39.
- Definizione di collaudo - Art. 40.
- Art. 41 -
- CAPO II PROVE DI COLLAUDO
- Persone presenti nelle prove - Art. 42.
- Direzione del collaudo - Art. 43.
- Notifiche tra costruttore o fornitore e committente - Art. 44.
- Comunicazione dei rischi al committente - Art. 45.
- Collaudi eseguiti presso il costruttore - Art. 46.
- Tempo delle prove di collaudo - Art. 47.
- Collaudi dopo riparazioni - Art. 48.
- Collaudi effettuati la domenica - Art. 49.
- Protezioni contro pericoli di incendio e sostanze dannose - Art. 50.
- TITOLO IV MOLE ABRASIVE CAPO UNICO
- Collaudo delle mole - Art. 51.
- Velocita' massima di uso - Art. 52.
- TITOLO V NORME PENALI E FINALI CAPO UNICO
- Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti - Art. 53.
- Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai fornitori - Art. 54.
- Contravvenzioni commesse dai committenti - Art. 55.
- Contravvenzioni commesse dai preposti - Art. 56.
- Contravvenzioni commesse dai lavoratori - Art. 57.
- Decorrenza - Art. 58.