MEMOWEB n. 59 del 27/03/2017
Commercio Polizia
Attività di somministrazione alimenti e bevande, pubblico spettacolo e autorizzazione di pubblica sicurezza
Tar Toscana: il titolo autorizzatorio di cui all'art.68 del TULPS è necessario solo se l'attività di intrattenimento riveste il carattere dell'imprenditorialità
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- A - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate
- B - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate
- C - Somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno e che hanno natura di enti non commerciali
- D - Somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali e che hanno natura di Enti non commerciali ex artt. 148 e149, D.P.R. n. 917/1986 (IN ZONE TUTELATE)
- 5.1 Attività di spettacolo e intrattenimento all’aperto senza strutture o impianti, con emissioni sonore
- 5.2 Attività di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone
- 5.3 Attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone
- 5.4 Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture o impianti all’aperto destinati ad altre attività
- 5.5 Attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone
- 5.6 Attività di spettacolo viaggiante oltre le 200 persone
- G - Esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande