Legge Ordinaria n. 281 del 15/02/1963 - Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.
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- Norma completa
- CAPO I. DEFINIZIONI E NOMENCLATURA
- Art. 1 - (1. La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonche' ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati.
- Art. 2 - (1. Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate in base ai criteri ed alle disposizioni stabiliti alle parti '' A'' e '' B'' dell'allegato II.
- Art. 3 - (ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152)
- CAPO II. AUTORIZZAZIONI ED IMPORTAZIONI
- Art. 4 - Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, (materie prime per mangimi) di origine animale deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una commissione provinciale composta del veterinario provinciale, del capo dello ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.
- Art. 5 - Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.
- Art. 6 - (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 1999, N. 123)
- Art. 7 - (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 1999, N. 123)
- Art. 8 - (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 1999, N. 123)
- Art. 9 - Presso il Ministero della sanita' e' istituita una commissione tecnica composta di:
- Art. 10 - Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, e' vietata l'importazione di prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti.
- CAPO III. COMMERCIO DEI MANGIMI
- Art. 11 - (1. Le materie prime per mangimi, i mangimi composti e le materie prime per mangimi o i mangimi composti contenenti premiscele, premiscele medicate o additivi, possono essere immesse in circolazione nella Comunita' soltanto se sono riportate, entro un apposito riquadro, le rispettive indicazioni di cui all'allegato III,lettere A , B , C, che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili, indelebili ed espresse in una o piu' lingue ufficiali della Comunita', fermo che per la circolazione all'interno del territorio nazionale dette indicazioni devono essere redatte anche in lingua italiana.
- Art. 12 - ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152 (6)
- Art. 13 - (ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152)
- Art. 14 - ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152 (6)
- Art. 15 - (Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve dichiarare, oltre la denominazione di "integratore per mangimi" o di "integratore medicato per mangimi" ed il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o importatrice:
- Art. 16 - (ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152)
- Art. 17 - (1. E' vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge:
- Art. 18 - (1. Le denominazioni, dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge e dai suoi allegati e decreti di applicazione, debbono essere fornite dal venditore .all'acquirente per iscritto in lingua italiana, o risultare dalle fatture.
- Art. 19 - (ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152)
- CAPO IV VIGILANZA E SANZIONI
- Art. 20 - (Chiunque produce per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, i prodotti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 senza le prescritte autorizzazioni, o pone in vendita integratori o integratori medicati per mangimi senza avere ottenuto la registrazione, e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 500.000, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'articolo 10 del testo unico approvato con legge 10 marzo 1961, n. 121, per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa).
- Art. 21 - Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
- Art. 22 - (1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
- Art. 23 - (1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3, l'autorita' competente dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo da tre giorni a tre mesi.
- Art. 23-bis - (Per la confisca si applicano le norme dell'articolo 240 del codice penale).
- Art. 24 - (1. I tenori dei componenti da dichiarare a termini della presente legge, dei suoi allegati e decreti di applicazione, si devono riferire al peso del prodotto tal quale, fatta eccezione per i tenori minimi o massimi eventualmente prescritti che, ove non diversamente disposto, sono riferiti al peso della sostanza secca.
- Art. 25 - La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonche' ai Ministeri delle finanze, dell'industria e commercio e della sanita' secondo le rispettive competenze.
- CAPO V. NORME FINALI E TRANSITORIE
- Art. 26 - Sono abrogati gli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonche' gli articoli 41 e 42 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. (1)
- Art. 27 - Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono gia' fabbricanti di (materie prime per mangimi) di origine animale, di mangimi composti o di integratori o di mangimi integrati, possono continuare la loro attivita' in attesa del rilascio delle prescritte autorizzazioni, purche' presentino apposita domanda entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
- Art. 28 - La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Annesso 1
- - La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Annesso 2
- - La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Annesso 3
- - C. LE MATERIE PRIME PER MANGIMI O PER I MANGIMI COMPOSTI CONTENENTI PREMISCELE, PREMISCELE MEDICATE O ADDITIVI:
- Annesso 4
- - INDICAZIONI FACOLTATIVE
- - - Magnesio >=0,5% Animali diversi dai
- - 1) non possono precisare la presenza o il tenore di componenti
- Annesso 5
- - - Magnesio >=0,5% Animali diversi dai
- - 1) non possono precisare la presenza o il tenore di componenti
- - c) mangimi da allattamento per vitelli di peso vivo inferiore o
- Annesso 6
- - - Magnesio >=0,5% Animali diversi dai
- - 1) non possono precisare la presenza o il tenore di componenti
- - e) quantitativi di mangimi composti, di peso non superiore a 50
- - 2. Onde evitare l'uso di contenitori non idonei a garantire la
- - 3. I mangimi composti, completi e complementari; consegnati in
- - loppe di piante diverse, freschi o conservati, nonche' i
- Annesso 7
- - - Magnesio >=0,5% Animali diversi dai
- - 1) non possono precisare la presenza o il tenore di componenti
- - e) quantitativi di mangimi composti, di peso non superiore a 50
- - 3. I mangimi composti, completi e complementari; consegnati in
- - a) le impurita' naturali ma innocue (per esempio la paglia e i
- - nel limite del 2%, di materie prime per mangimi che siano
- Annesso 8
- - - Magnesio >=0,5% Animali diversi dai
- - 1) non possono precisare la presenza o il tenore di componenti
- - e) quantitativi di mangimi composti, di peso non superiore a 50
- - 3. I mangimi composti, completi e complementari; consegnati in
- - a) le impurita' naturali ma innocue (per esempio la paglia e i
- - nel limite del 2%, di materie prime per mangimi che siano