Decreto Presidente della Repubblica n. 753 del 11/07/1980 - Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.
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- Norma completa
- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 1 - Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447.
- Art. 2 - In attesa che venga provveduto con legge al riordinamento degli uffici centrali e periferici della M.C.T.C., in relazione anche allo stato di attuazione delle deleghe previste all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli uffici stessi competenti agli effetti delle presenti norme sono individuati, nell'ambito e nei limiti dell'attuale organizzazione, con propri decreti dal Ministro dei trasporti.
- Art. 3 - L'esecuzione delle opere per la realizzazione di una ferrovia in
- Art. 4 - Nessuna ferrovia in concessione puo' essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.
- Art. 5 - L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 e' subordinata al
- Art. 6 - Le aziende esercenti ferrovie devono essere provviste dei mezzi
- Art. 7 - Le ferrovie e le loro dipendenze devono essere mantenute in buono
- Art. 8 - Nell'esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le
- Art. 9 - Tutto il personale delle ferrovie deve essere idoneo 2 soddisfare
- Art. 10 - Il personale delle ferrovie ha l'obbligo di svolgere con la
- Art. 11 - Il personale delle ferrovie addetto alla custodia e alla
- Art. 12 - L'orario e la composizione dei treni nonche' l'orario o il numero delle corse degli altri mezzi di trasporto sono stabiliti in relazione alle esigenze del traffico, in modo che il servizio sia adeguato alla normale affluenza di viaggiatori e alla richiesta di trasporto delle merci, tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, del materiale mobile e delle necessita' dello esercizio con particolare riguardo alla sicurezza.
- Art. 13 - In ogni stazione e nelle principali fermate deve essere esposto
- Art. 14 - La spedizione e la riconsegna delle merci si effettuano senza preferenza e secondo l'ordine di accettazione e di svincolo, salvo motivi di esercizio o esigenze di traffico.
- Art. 15 - Il trasporto delle merci pericolose e nocive, definite tali dalle
- Art. 16 - Il trasporto di animali al seguito dei viaggiatori, ove ammesso, e'
- TITOLO II COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO
- Art. 17 - Chiunque si serve delle ferrovie deve osservare tutte le
- Art. 18 - Nei servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli a moto
- Art. 19 - Alle persone estranee al servizio e' proibito - salvo autorizzazione o esigenze attinenti all'esercizio dei diritti sindacali regolati da leggi o da accordi contrattuali - introdursi nelle aree, recinti e impianti ferroviari, e loro dipendenze, nonche' nei veicoli in sosta, esclusi i casi previsti dall'art. 20.
- Art. 20 - Le aziende esercenti determinano le aree, gli impianti e i locali
- Art. 21 - Nelle stazioni e fermate e' vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari.
- Art. 22 - E' vietato alle persone che non debbano viaggiare occupare posti a
- Art. 23 - I viaggiatori devono prendere posto nei treni o veicoli gia' muniti
- Art. 24 - I biglietti o gli altri recapiti di viaggio non possono essere
- Art. 25 - Ai viaggiatori non e' consentito entrare nei bagagliai, nei carri
- Art. 26 - Salvo il caso di grave e incombente pericolo, e' fatto divieto alle
- Art. 27 - E' vietato gettare dai veicoli qualsiasi oggetto
- Art. 28 - E' vietato fumare nei compartimenti e nei veicoli ferroviari ad
- Art. 29 - L'utente che danneggia, deteriora o insudicia i veicoli, i locali,
- Art. 30 -
- Art. 31 - Possono essere escluse dai treni e dai veicoli e allontanate dalle
- Art. 32 - Possono essere escluse dai treni e dai veicoli nonche' dai locali delle stazioni e delle fermate le persone malate o ferite che possano arrecare danno o incomodo agli altri viaggiatori.
- Art. 33 - Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di
- Art. 34 - La consegna, la spedizione ed il ritiro delle merci devono essere
- Art. 35 - (1. Ai fini del trasporto su ferrovia sono considerati materiali
- TITOLO III DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
- Art. 36 - Le ferrovie in sede propria sono separate dalle proprieta' laterali
- Art. 37 - E' proibito fare opere e costituire depositi o cumuli anche
- Art. 38 - Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di
- Art. 39 - E' vietato installare e mantenere su fabbricati, su strade e su
- Art. 40 - Nei casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti
- Art. 41 - In vicinanza delle ferrovie e' vietato far pascolare bestiame non custodito in modo idoneo ad impedirne l'entrata nella sede ferroviaria.
- Art. 42 - Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
- Art. 43 - Indipendentemente dalla sanzione prevista al precedente art. 42, in
- Art. 44 - E' vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi
- Art. 45 - I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti
- Art. 46 - E' fatto obbligo ai proprietari dei fondi laterali alle linee
- Art. 47 - I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le
- Art. 48 - E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in
- Art. 49 - Lungo i tracciati delle linee ferroviarie e' vietato costruire,
- Art. 50 - Il divieto di cui al precedente art. 49 decorre dall'entrata in
- Art. 51 - Lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e
- Art. 52 - Lungo i tracciati delle ferrovie e' vietato far crescere piante o
- Art. 53 - Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere effettuato ad una distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati non arrechi pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie.
- Art. 54 - Lungo le linee ferroviarie fuori dai centri abitati e' vietato
- Art. 55 - I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere
- Art. 56 - Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di
- Art. 57 - In vicinanza della ferrovia e' vietato depositare materie
- Art. 58 - Chiunque costruisce una strada un canale o un condotto d'acqua, un
- Art. 59 - L'esecuzione, lungo le linee ferroviarie, di scavi e perforazioni
- Art. 60 - Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la
- Art. 61 - Per tutte le situazioni esistenti non conformi, alla data di
- Art. 62 - Le disposizioni di cui agli articoli dal 49 al 56 non sono
- Art. 63 - I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli 49 e
- TITOLO IV SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI DEI PASSAGGI A LIVELLO E PRESCRIZIONI PER GLI UTENTI
- Art. 64 - I passaggi a livello delle strade pubbliche o private per
- Art. 65 - Per l'attraversamento dei passaggi a livello pubblici si applicano
- Art. 66 - L'uso dei passaggi a livello privati e' regolato da apposita convenzione fra l'azienda esercente la linea e l'utente.
- TITOLO V UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN CASO DI MOBILITAZIONE DELLE FORZE ARMATE E DI GUERRA
- Art. 67 - In caso di mobilitazione delle forze armate e in caso di guerra, le
- TITOLO VI INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI CADAVERI RINVENUTI SULLA SEDE FERROVIARIA E PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE IN CASO DI INCIDENTE
- Art. 68 - Qualora, in seguito ad incidente o per qualsiasi altra causa, anche
- Art. 69 - Qualora, in seguito ad incidente o per qualsiasi altra causa, si venga a trovare sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, materiale non di proprieta' dell'azienda esercente, detto materiale puo' essere rimosso, anche prima dell'eventuale intervento dell'autorita' giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui viene rinvenuto, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di autorita' locale di pubblica sicurezza, nonche', in mancanza, dei graduati ed agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria.
- Art. 70 - In caso di urgenza, i dirigenti dell'esercizio addetti al
- TITOLO VII ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI Capo I GENERALITA'
- Art. 71 - La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo VIII. e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialita' polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonche' agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale.
- Capo II PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI
- Art. 72 - Nelle contravvenzioni per le quali e' stabilita la sola pena
- Art. 73 - La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente
- Art. 74 - Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente
- Art. 75 - Quando non sia ammessa o non abbia avuto luogo l'oblazione, il
- Art. 76 - Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine
- Art. 77 - Il provento delle oblazioni riscosse dagli ufficiali,
- Capo III PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
- Art. 78 - Il presente capo contiene le disposizioni per l'applicazione delle
- Art. 79 - Qualora le infrazioni siano commesse da persone soggette all'altrui
- Art. 80 - E' ammesso il pagamento immediato nelle mani di chi constata
- Art. 81 - L'infrazione deve essere, in quanto possibile, contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alle persone che siano obbligate in solido al pagamento della somma dovuta per l'infrazione stessa.
- Art. 82 - Se non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, gli
- Art. 83 - Qualora non abbia avuto luogo il pagamento con effetto liberatorio, il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni viene trasmesso al direttore compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e al direttore del competente ufficio della M.C.T.C. o agli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, per le ferrovie in concessione.
- Art. 84 - Il direttore compartimentale delle F.S., il direttore dell'ufficio
- Art. 85 - Contro l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre
- Art. 86 - Qualora l'esistenza di un reato dipenda da una infrazione per la
- Art. 87 - Salvo quanto previsto dal precedente art. 85, secondo comma, decorso inutilmente il termine prescritte per il pagamento, l'autorita' che ha emesso l'ordinanza ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo da' in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
- Art. 88 - Il provento dei pagamenti in misura ridotta riscossi dagli
- TITOLO VIII OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI DIRETTORI DI ESERCIZIO DELLE FERROVIE IN CONCESSIONE
- Art. 89 - Le aziende esercenti ferrovie in concessione devono avere un
- Art. 90 - L'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio e'
- Art. 91 - Il direttore o il responsabile dell'esercizio rappresenta l'azienda
- Art. 92 - Le infrazioni da parte del direttore o del responsabile
- Art. 93 - Il direttore o il responsabile dell'esercizio deve dare immediata
- Art. 94 - Le contravvenzioni di cui ai precedenti articoli 89, 90, 92 e 93
- TITOLO IX DETERMINAZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI AD EMANARE NORME REGOLAMENTARI E DI DISPOSIZIONI INTERNE Capo I DISPOSIZIONI COMUNI
- Art. 95 - Il Ministro dei trasporti emana le norme regolamentari, in
- Capo II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FERROVIE DELLO STATO
- Art. 96 - Il direttore generale delle F.S. emana:
- Art. 97 - Il direttore del servizio materiale e trazione delle F.S. emana le
- Art. 98 - Il direttore del servizio lavori e costruzioni delle F.S. emana le
- Art. 99 - Il direttore del servizio impianti elettrici delle F.S. emana le
- Capo III DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FERROVIE IN CONCESSIONE
- Art. 100 - Il Ministro dei trasporti emana, per le ferrovie in concessione, le
- Art. 101 - Il direttore generale della M.C.T.C., in relazione alle
- Art. 102 - Il direttore o il responsabile dell'esercizio di ogni ferrovia in
- TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 103 - Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni
- Art. 104 - Salvo quanto previsto dal precedente art. 103, sono abrogati: