Legge Ordinaria n. 153 del 09/05/1975 - Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura.
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- Norma completa
- TITOLO I OBIETTIVI DELLA LEGGE
- Art. 1 - La presente legge ha lo scopo di dare piena applicazione alle
- Art. 2 - Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni a statuto
- Art. 3 - Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge,
- Art. 4 - I fondi di cui agli articoli 6, lettera a), c) e d), 7, lettera b),
- Art. 5 - (Le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, nonche' le
- Titolo II AUTORIZZAZIONE DI SPESA
- Art. 6 - Per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole,
- Art. 7 - Per gli aiuti previsti al titolo IV della presente legge relativi
- Art. 8 - Per le misure previste al titolo V della presente legge relative alla informazione socio-economica ed alla qualificazione Professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
- Art. 9 - E' autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'esercizio 1974 e
- Art. 10 - E' autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli
- TITOLO III AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE Sezione I INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO
- Art. 11 - Le provvidenze di cui al presente titolo si applicano alle aziende
- Art. 12 - (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N.99).
- Art. 13 - Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo,
- Art. 14 - Il piano di sviluppo aziendale, per essere ammesso ai benefici
- Art. 15 - Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati
- Art. 16 - Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente
- Art. 17 - Come livelli di comparabilita' fra gli addetti agricoli e quelli
- Art. 18 -
- Art. 19 - Il concorso di cui al precedente articolo e' concesso per le
- Art. 20 - Agli imprenditori, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e
- Art. 21 - (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N.385)(6)
- Art. 22 - Per far fronte agli obblighi derivanti dalla concessione delle fidejussioni, alla sezione speciale del Fondo interbancario saranno attribuiti annualmente gli apporti statali di cui all'articolo 6.
- Art. 23 - Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o
- Art. 24 - Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino o
- Art. 25 - Le provvidenze di cui agli articoli precedenti della presente legge
- Sezione II RAPPORTI STATO-REGIONI
- Art. 26 - Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
- Art. 27 - In caso di persistente inadempimento degli organi regionali nello
- Art. 28 - Il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il
- Sezione III AIUTI PER LA CONTABILITA' AZIENDALE
- Art. 29 - (Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano
- Sezione IV AIUTI DI AVVIAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI DI ASSISTENZA INTERAZIENDALE
- Art. 30 - Alle associazioni di produttori agricoli prevalentemente costituite
- Sezione V PRINCIPI E LIMITI PER L'EMANAZIONE DI NORME REGIONALI
- Art. 31 - Le regioni, nell'emanazione delle norme di propria competenza nel settore delle strutture aziendali agrarie e fondiarie devono attenersi ai principi ed ai limiti stabiliti dall'articolo 14 della direttiva comunitaria n. 159 del Consiglio delle Comunita' europee del 17 aprile 1972.
- TITOLO IV INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA ED ALLA DESTINAZIONE DELLA SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA E RESASI DISPONIBILE A SCOPI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE. Sezione I INDENNITA' PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA
- Art. 32 - Per il conseguimento delle finalita' di cui al punto b)
- Art. 33 - L'indennita' di cessazione dell'attivita' agricola di cui al precedente articolo puo' essere concessa, a domanda, agli imprenditori agricoli, titolari di aziende con superficie non superiore ai 15 ettari, che abbiano compiuto 55 anni e fino al 65° anno di eta', appartenenti ad una delle sottoindicate categorie e che dedichino almeno il 50 per cento del loro tempo di lavoro all'attivita' agricola, ricavandone almeno il 50 per cento del reddito complessivo di lavoro:
- Art. 34 - Hanno altresi' titolo alla indennita' per la cessazione
- Art. 35 - Per gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 32, ai fini
- Art. 36 - Per i coadiuvanti familiari e per i lavoratori agricoli dipendenti
- Art. 37 - La concessione dell'indennita' di cui agli articoli precedenti e'
- Art. 38 - L'indennita' di cessazione dell'attivita' agricola e' corrisposta
- Sezione II ORGANISMI FONDIARI, ACQUISIZIONE E DESTINAZIONE DELLE TERRE
- Art. 39 - Esercitano le funzioni di organismi fondiari ai sensi e per gli
- Art. 40 - Il prezzo di cessione delle terre da parte degli organismi fondiari
- Sezione III PREMIO DI APPORTO STRUTTURALE
- Art. 41 - Per realizzare le condizioni piu' idonee al raggiungimento dei fini
- Art. 42 - Il premio e' corrisposto in un'unica soluzione, successivamente alla effettiva destinazione dei terreni in conformita' delle utilizzazioni stabilite dal presente titolo.
- Sezione IV NORME PREVIDENZIALI
- Art. 43 - I beneficiari della indennita' per anticipata cessazione della
- Sezione V RAPPORTI STATO-REGIONI
- Art. 44 - Le regioni provvedono all'accettazione delle domande di indennita'
- Sezione VI PARTICOLARI PROVVIDENZE A FAVORE DEI PICCOLI PROPRIETARI DI TERRENI AFFITTATI O CONCESSI A MEZZADRIA E COLONIA
- Art. 45 - A favore dei proprietari dei terreni affittati o concessi a
- Sezione VII NORME PROCEDURALI
- Art. 46 - Alla erogazione della indennita' per anticipata cessazione
- Art. 47 - Per le esigenze finanziarie degli organismi fondiari relative
- TITOLO V INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA Sezione I INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA
- Art. 48 - Le regioni istituiscono entro tre mesi dalla data di entrata in
- Art. 49 - Le regioni, oltre a svolgere direttamente le attivita' di cui
- Art. 50 - Le attivita' di informazione socio-economica di cui ai precedenti articoli debbono indirizzarsi al conseguimento dei seguenti scopi:
- Sezione II FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEI CONSULENTI SOCIO-ECONOMICI
- Art. 51 - Per il conseguimento delle finalita' previste dall'articolo 4 della
- Art. 52 - Sono ammessi ai corsi di formazione di consulenti socio-economici i
- Art. 53 - A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione
- Art. 54 - Per orientare l'attivita' di informazione socio-economica sui
- Sezione III QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA
- Art. 55 - Per il conseguimento delle finalita' previste dagli articoli 5 e 6
- Art. 56 - Le regioni svolgono direttamente le attivita' di cui all'articolo
- Art. 57 - Ai fini della qualificazione professionale delle persone che
- Art. 58 - I programmi per la formazione professionale dei capi di azienda
- Art. 59 - Alle associazioni, istituti ed enti che ai sensi della presente legge svolgono attivita' di informazione socio-economica possono essere concessi contributi fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili sulla base di programmi di attivita' approvati e controllati dalla regione.
- Art. 60 - Per l'assunzione e la utilizzazione, ai sensi degli articoli 48 e
- Art. 61 - Per lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per
- Art. 62 - Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste presentera'