Regio Decreto legge n. 652 del 13/04/1939 - Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano. (039U0652)
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- Norma completa
- TITOLO I. Dell'accertamento dei fabbricati della valutazione della relativa rendita catastale
- VITTORIO EMANUELE III - PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
- Art. 2 - Alle operazioni di cui al precedente art. 1 provvede l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
- Art. 3 - L'accertamento generale degli immobili urbani e' fatto per unita' immobiliare in base a dichiarazione scritta presentata:
- Art. 4 - Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali.
- Art. 5 - Si considera unita' immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, e' di per se stessa utile ed atta a, produrre un reddito proprio.
- Art. 6 - La dichiarazione di cui al precedente art. 3 deve essere redatta, per ciascuna unita' immobiliare, su apposita scheda fornita dalla Amministrazione dello Stato e presentata al podesta' del Comune ove l'unita' immobiliare e' situata, entro il giorno che sara', stabilito con decreto del Ministro per le finanze.
- Art. 7 - Oltre alla dichiarazione di cui ai precedenti articoli 3 e 6, le persone ed enti di cui all'art. 3 devono presentare al podesta' del Comune ove gli immobili sono situati, entro il giorno che sara' fissato con decreto del Ministro delle finanze, una planimetria di detti immobili in scala non inferiore a 1:200, dalla quale si rilevi anche la ubicazione di ciascuna unita' immobiliare rispetto alle proprieta' confinanti e alle strade pubbliche e private.
- Art. 8 - (Per la determinazione della rendita, le unita' immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi).
- Art. 9 - (La rendita catastale e' le rendita lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle spese di riparazione, manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale. Nessuna detrazione avra' luogo per decimi, cannoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari, nonche' per imposte, sovraimposte e contributi di ogni specie
- Art. 10 - (La rendita catastale delle unita' immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, e' determinata con stima diretta per ogni singola unita'.
- Art. 11 - (1. Per ciascun gruppo di comuni, comune o porzione di comune, la determinazione delle singole categorie e classi e della relativa tariffa e' eseguita a cura degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, di concerto con le commissioni censuarie provinciali, sentito il parere delle commissioni censuarie distrettuali interessate.
- Art. 12 - (L'assegnazione di ciascuna unita' immobiliare, alla categoria ed alla classe relativa, nonche' l'accertamento della consistenza delle singole unita' immobiliari ed il calcolo delle relative rendite catastali, sono eseguite dall'Ufficio tecnico erariale, che compila una tabella nella quale, per ciascun comune o porzione di comune, in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente per unita' immobiliare, sono indicate le rispettive categorie e classi, nonche' la consistenza.
- Art. 13 - Contro i dati pubblicati, ai sensi dell'art. 12, le ditte interessate possono ricorrere in prima istanza alla Commissione censuaria comunale ed in seconda istanza alla Commissione censuaria provinciale.
- Art. 14 - (IL D.LGS. 8 APRILE 1948, N. 514 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)
- Art. 15 - Il termine per ricorrere contro le risultanze della tabella di cui all'art. 12 e contro le decisioni delle Commissioni censuarie comunali e provinciali e' stabilito in trenta giorni.
- Trroto II. Del nuovo catasto edilizio urbano
- Art. 16 - (Il nuovo catasto edilizio urbano e' formato in base alle risultanze dell'accertamento generale dei fabbricati e alla valutazione della rispettiva rendita catastale.
- Art. 17 - Il nuovo catasto edilizio urbano e' conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono:
- Art. 18 - (Le variazioni occorrenti al fini della conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono apportate, per tutti i comuni della provincia, dall'Ufficio tecnico erariale o da sua sezione staccata, posti nel capoluogo della provincia.
- Art. 19 - (I diritti di scritturato, di visura e di disegno per copie, certificati od estratti degli atti relativi al nuovo catasto edilizio urbano fissati dalla tabella C del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, verranno ripartiti fra il personale degli uffici incaricati del rilascio delle copie, certificati od estratti, con le modalita' da stabilire con decreto Ministeriale. Il diritto di scritturato per le volture viene ripartito fra gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte in misura eguale.)
- Art. 20 - Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutuazioni ai sensi dell'art. 17.
- Art. 21 - Sino a quando il nuovo catasto edilizio urbano non e' attivato, le domande di voltata e di annotamenti, nonche' le denuncie di variazione nello stato e nella consistenza, dei fabbricati, devono essere fatte, a parziale deroga degli articoli 6 e 47 del regolamento per la conservazione del catasto urlano, approvato con R. decreto 24 marzo 1907, n. 237, in doppio esemplare uno dei quali, con dichiarazione di autenticita', deve dall'Ufficio ricevente essere trasmesso all'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.
- TITOLO III. Applicazione delle imposte e determinazione del reddito imponibile
- Art. 22 - L'applicazione della imposta sui redditi dei fabbricati e' di competenza degli Uffici distrettuali delle imposte dirette.
- Art. 23 - (La rendita catastale calcolata ai sensi dei precedenti articoli per ciascuna unita' immobiliare, costituisce la base per la determinazione, nei modi che saranno stabiliti per legge, del reddito imponibile soggetto alle imposte ed alle sovraimposte.)
- Art. 24 - L'azione dell'Ufficio e del contribuente per l'applicazione del secondo comma dell'articolo precedente deve essere iniziata nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti per l'imposta sui redditi dei fabbricati.
- Art. 25 - (Qualora il reddito effettivo risulti inferiore di almeno un quinto al reddito imponibile determinato in base alla rendita catastale, l'Ufficio distrettuale delle imposte deve farne espressa segnalazione, dopo un triennio, al competente Ufficio tecnico erariale, che procede a verifica ai fini del classamento della unita' immobiliare e della nuova determinazione della rendita catastale.
- Art. 26 - (Il nuovo catasto edilizio urbano sara' attivato per distretto d'imposta.
- Art. 27 - (Con l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano sono abolite le revisioni parziali dei redditi previste dalle norme precedentemente in vigore.)
- Art. 28 - I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorche' esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.
- Art. 29 - (Rimangono in vigore le esenzioni dalla imposta fabbricati e dalle relative sovraimposte, che sono stabilite da leggi generali e speciali.
- Disposizioni generali
- Art. 30 - Salvo quanto e' disposto nell'art. 13, ogni controversia fra l'Amministrazione finanziaria e le ditte interessate, relativa alla formazione od alla conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, e' demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in seconda istanza alle Commissioni censuarie provinciali.
- Art. 31-bis - (L'Amministrazione del catasto e del servizi tecnici erariali ha facolta' di affidare ad appalto o a cottimo quei lavori per la formazione o per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano che per la loro specie si prestino ad una facile sorveglianza o verificazione.)
- Art. 31-ter - (Ove in taluni comuni, per circostanze dipendenti da offese nemiche, ovvero per divieti o limitazioni determinati da esigenze militari, le operazioni di formazione del nuovo catasto edilizio urbano debbano essere sospese, l'attivazione del nuovo catasto urbano avra' ugualmente luogo in tutti gli altri comuni del Regno alla data da stabilirsi ai sensi del secondo comma del precedente art. 26.
- Art. 31-quater - (Il Governo del Re e' autorizzato ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, a riordinare per tutti i catasti i diritti catastali, di scritturato e di disegno previsti dalle vigenti disposizioni, le relative esenzioni, nonche' l'attribuzione agli uffici cui i diritti competono.)
- Art. 32 - (L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di affidare ad appalto o a cottimo quei lavori per la formazione o per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano che, per il loro carattere, si prestino ad una facile sorveglianza o verificazione.)
- Art. 33 - (Entro due anni dalla data di pubblicazione delle tariffe nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Commissione censuaria provinciale puo' chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione delle tariffe che riguardano comuni della propria circoscrizione, quando non le ritenga perequate nei confronti di quelle di comuni delle province limitrofe. La stessa facolta' e' attribuita all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.
- Art. 34 - (L'Amministrazione del catasto e del servizi tecnici erariali ha facolta' di rivedere, in qualunque tempo, il prospetto delle tariffe in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato e nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari.
- Art. 35 - Il Governo del Re stabilira' con regolamento le norme per l'applicazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.(4)
- Art. 36 - Il Ministro per le finanze e' autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.(4)
- Art. 37 - Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
- Annesso 1
- - Tariffa dei diritti catastali, di scritturazione e di visura