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Quesito del 19/02/2024
Congedo parentale e extra time
Una dipendente è in congedo parentale al 100% nel Comune di provenienza e le sue prestazioni sono utilizzate presso un altro Comune, ai sensi del comma 557, dell’art. 1, della Legge 311/2004. Può lavorare durante il congedo parentale presso l'altro ente nelle restanti 12 ore pomeridiane?
Quesito del 12/02/2024
Mobilità verso Comune da Fondazione costituita da Comuni
È possibile, previo espletamento delle procedure di legge, trasferirsi per mobilità da una Fondazione, i cui soci Fondatori sono Comuni e per i quali gestisce i servizi sociali, ad un Comune che non appartiene alla Fondazione.
Inoltre, la Fondazione a suo tempo è stata iscritta e registrata all'elenco Anac degli organismi in house.
Quesito del 09/02/2024
Assunzione dipendente a tempo determinato e parziale di altro ente
Siamo un piccolo ente locale (350 ab), abbiamo necessità di coprire il posto vacante dell'assistente sociale dimissionaria, per la quale abbiamo l'obbligo della conservazione del posto per n°4 mesi. A tal fine vorremmo assumere una dipendente a tempo indeterminato e parziale (30 ore) di altro ente locale (1.600 ab). Chiedo se fosse possibile procedere all'assunzione per 15 ore settimanali con la seguente formula:
ex art. 92 TUEL per 6 ore settimanali;
ex art. 1 comma 557 L.311/2004 per 9 ore settimanali;
In caso contrario, quale sarebbe la soluzione più corretta?
Quesito del 07/01/2024
Assunzione personale
Una dipendente di cat D andrà in mobilità in altro ente. Il comune si colloca in prima fascia.
Può l'ente sostituirla immediatamente con una dipendente cat C prelevando da un concorso e rispettando le capacità assunzionali?
Può considerare la mobilità come "resto assunzionale" da subito?
MEMOWEB n. 25 del 05/02/2024
Trasferimento in senso tecnico del personale: le condizioni
Cassazione: è necessario che si realizzi un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione
Quesito del 29/01/2024
Progressioni economiche nella stessa area
Il quesito in oggetto riguarda la valutazione della posizione di un dipendente pervenuto in mobilità nel 2021, che chiede di valorizzare il proprio status pregresso nell’ambito della selezione per le progressioni economiche. Il CCI parte giuridica 2023-2025 ed economica 2023 è stato sottoscritto il 29.12.2023. Per la partecipazione alla selezione viene stabilito dallo stesso per il 2023 il requisito minimo di tre anni di permanenza nella posizione economica. Quindi gli anni oggetto di considerazione sono il 2022-2021-2020.
Sotto il precedente CCNL 2018 la Giurisprudenza (es. Cass. Lavoro 16135/2018) aveva elaborato il principio che nei trasferimenti d’azienda il lavoratore ha diritto a mantenere il trattamento economico e normativo acquisito, ma non alla parificazione totale a ogni effetto con i dipendenti già in servizio presso il datore di destinazione, non potendo il prestatore far valere l’anzianità pregressa maturata presso l’azienda cedente per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario, sul presupposto che l'art. 2112 c.c. non legittima l'assoluta parificazione dei dipendenti trasferiti a quelli già in servizio presso il cessionario.
L'art. 14 del CCNL 2022 fissa invece direttamente i criteri di selezione e al c. 2 lett. d dispone che l'esperienza da valutare è quella "nella stessa od altra amministrazione".
Si chiede:
1) se l’antinomia rilevata tra l’art. 2112 C.C. come interpretato dalla Cassazione e l’art. 14, c.2, lett. d, n.2, vada risolta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 165/2001 dal quale si evince che la legge si sostituisce al contratto, ad eccezione che la stessa contrattazione collettiva sia successiva.
2) se è corretto applicare il CCNL 2022 considerando l’anno 2021 “coperto” dalla previsione dello stesso, e quindi valutare l’anno maturato l’anno maturato presso altra amministrazione, considerando anche che, ai sensi dell’art. 2, c.1 del medesimo, la parte giuridica ed economica concerne il periodo 2019/2021.
MEMOWEB n. 20 del 29/01/2024
Personale non dirigenziale: mobilità fra pubbliche amministrazioni
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2023: disciplina dei processi di mobilità
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2023
Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale
Quesito del 17/01/2024
Art 23 CCNL comparto funzioni locali 2019/21
Una convenzione, ex art 23 CCNL comparto funzioni locali 2019/21, per utilizzo parziale di personale, può avere anche una durata pluriennale?
MEMOWEB n. 244 del 20/12/2023
Portale InPA: decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale
Il decreto del 3 novembre contiene caratteristiche e modalità di funzionamento del portale www.InPA.gov.it