3 - Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e/o su area pubblica
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Quesito del 22/05/2012
INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE SUAP
Un Ente chiede quale sia la corretta modalita' attraverso la quale individuare il responsabile del SUAP
Quesito del 27/09/2012
MATERIE COMPETENZA SUAP
Un Ente sardo ha istituito il SUAP, la legge regionale n. 3/2008 ha definito che tutte le pratiche inerenti le attivita' economiche di produzione di beni e servizi facciano capo al SUAP. Si chiede conferma che nell'ambito gestionale SUAP siano ricomprese tutte le attivita' economiche oppure no?
Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010
Art. 64 - (Somministrazione di alimenti e bevande)
NOTA OPERATIVA n. 92 del 16/05/2017
Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e/o su area pubblica
Aggiornamento delle schede per il cittadino a SCIA 2 e modelli unificati
NOTA OPERATIVA n. 158 del 01/09/2016
Procedura amministrativa della SCIA
Per effetto del nuovo articolo 19 bis della l. 241/90 è possibile presentare la scia presso lo sportello unico, di norma in via telematica, anche nel caso di “procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente”.
NOTA OPERATIVA n. 158 del 01/09/2016
La nuova scia. Sentenza TAR Veneto n. 893 del 26 luglio 2016. Decreto legislativo n. 126 del 30 giugno 2016.
Importante sentenza del Tribunale Amministrativo Veneto (Tar Veneto sez. III, sent. n., 893 del 26 luglio 2016) in riferimento a fattispecie legata ad annullamento in autotutela della scia e successiva chiusura di attività di affittacamere imposta dal comune
NOTA OPERATIVA n. 141 del 19/07/2016
Decreto SCIA – Analisi del provvedimento.
Nella Gazzetta del 13 luglio 2016 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 126 del 30 giugno 2016, n. 126, recante la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni.
Il Decreto entra in vigore dal 28 luglio 2016.
Quesito del 21/08/2012
ESERCIZIO ATTIVITA' E REQUISITI MORALI
Un Ente marchigiano chiede se ai sensi del Testo Unico sul Commercio della Regione Marche, L.R. n. 27/2009 al titolare di una ditta con attivita' di commercio elettronico per la vendita tramite internet di autoveicoli sottoposto a misura di prevenzione possa considerare validi requisiti morali richiesti.
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e/o su area pubblica sono le seguenti:
- Avvio dell’attività;
- Subingresso;
- Sospensione temporanea dell’attività;
- Cessazione dell’attività.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono svolgere attività di vendita a mezzo apparecchi automatici.
DESCRIZIONE
Per commercio mediante apparecchi automatici si intende l’avvio di un’azienda di vendita/somministrazione attraverso distributori che erogano i prodotti scelti dall’acquirente, previo pagamento del prezzo indicato sull’apparecchio stesso.
La vendita è soggetta alla disciplina degli artt. 17 D.lgs. n. 114/98 e 67 D.lgs. 59/2010, rientrando tale tipologia distributiva nelle forme speciali di vendita ex art. 4, c.1, lett. h) D.lgs. n. 114/98.
L’attività può esercitarsi nei settori merceologici: alimentare e non alimentare.
La vendita di prodotti del settore alimentare comporta l’obbligatoria presentazione della “Notifica” ai fini della procedura di Registrazione (art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE).
I distributori devono recare la ragione sociale dell’impresa, inamovibile e intellegibile.
È vietata la vendita, mediante distributori automatici, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ai minori di anni 18 (art. 7ter, L. n. 189/1012).
Disposizioni particolari:
In caso di installazione di distributori per la vendita di prodotti alimentari contestuale all’avvio dell’impresa, deve essere presentata al SUAP, la Comunicazione contenente l’elenco degli apparecchi installati. Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata semestralmente in caso di disinstallazione/installazione di eventuali ulteriori apparecchi per la vendita di prodotti alimentari.
La vendita a mezzo apparecchi automatici su aree pubbliche, presuppone l’osservanza delle norme concernenti l’occupazione del suolo pubblico e l’acquisizione del prescritto titolo abilitativo.
La vendita/somministrazione a mezzo apparecchi automatici in locale a ciò adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita/somministrazione in sede fissa (vedere la specifica scheda informativa).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Regolamento n. 852/2004/Ce sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
44 |
Avvio dell’attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici
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b) SCIA per l’avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Le successive installazioni/disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all’ASL. |
D.lgs. n. 114/1998, art. 17 D.lgs. n. 59/2010, art. 67, c.1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
45 |
Subingresso nell’attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici
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Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Le successive installazioni/disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all’ASL. |
D.lgs. n. 114/98, artt. 17 e 26 c.5 D.lgs. n. 59/2010, art. 67, c.1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
46 |
Cessazione |
Comunicazione |
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D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[1]
Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità |
Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità |
Sempre, in presenza di un preposto |
Altre Segnalazioni o Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) |
Sempre obbligatoria in caso di vendita mediante apparecchi automatici di prodotti alimentari |
q |
Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 |
In caso di vendita di alcolici[2] |
q |
Comunicazione semestrale elenco apparecchi automatici |
In caso di installazione di apparecchi automatici alimentari contestuale all’avvio dell’impresa. Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata semestralmente al SUAP in caso di disinstallazione/installazione di eventuali ulteriori apparecchi per la vendita di prodotti alimentari. |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità |
Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso (in relazione al/i magazzino/i).
Rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004/CE;
Rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico (in caso di installazione di distributori automatici su suolo pubblico).
Morali: non possono esercitare attività commerciale (art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).
Requisiti specifici: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare …. è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss. del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[3];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande;
- di avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o di avere esercitato l’attività in questione in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e di aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa, fissando un termine non inferiore a trenta giorni e prevedendo che decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.
Con lo stesso atto motivato, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies della Legge n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla presentazione (la comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ..... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
In tutti i casi di dichiarazioni false/mendaci è prevista, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
[1] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[2] La vendita di bevande alcoliche è possibile solo attraverso distributori automatici che consentono la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici (vedere nota Min. Interno n. 557/PAS/U/015966 del 18/10/2016);
[3] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;