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PRATICA COD. 898762.90.modul

Informazioni

L'Anagrafe degli Animali d’Affezione è una banca dati nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con microchip in Italia, popolata costantemente dalle varie anagrafi territoriali (organizzate su base regionale).

Cani

I proprietari di cani devono obbligatoriamente registrare i propri animali alla “anagrafe canina” tenuta dal comune o dall’ASL competente per territorio, le cui norme di dettaglio sono specificate a livello regionale.

Ad ogni cane verrà assegnato un numero di codice di riconoscimento, che è presente sull’animale in un microchip inoculato sottocute da un veterinario abilitato.

Al competente ufficio comunale deve essere dichiarata anche la cessione del cane, i trasferimenti dello stesso sul territorio nazionale e la morte.

Gatti, furetti e conigli

L’iscrizione anagrafica di gatti e furetti avviene su base volontaria, salvo il caso in cui sia necessario il passaporto (vedi sotto). I medici veterinari liberi professionisti possono registrare i gatti per scelta dei proprietari anche nella banca dati privata denominata “Anagrafe Nazionale Felina” realizzata dall’ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani).

Anche il coniglio d’affezione ha la possibilità di essere iscritto presso una banca dati privata a lui dedicata realizzata dall’AAE-Conigli onlus (Associazione Animali Esotici - Sezione conigli) e denominata appunto “Anagrafe dei conigli”.

Passaporto

Cani, gatti e furetti che viaggiano nei paesi dell'Unione europea devono avere un passaporto, rilasciato dalla competente ASL. Per il rilascio di questo documento è obbligatorio che l’animale abbia il “microchip” e che sia in regola con la vaccinazione antirabbica.

Per i viaggi in specifici paesi potrebbero essere richiesti altri adempimenti, come l’analisi del sangue.

Pertanto, nel caso in cui si preveda di viaggiare con il proprio animale d’affezione, si consiglia di richiedere informazioni per tempo al servizio veterinario dell’ASL di zona o al proprio veterinario.

Tempistiche e dettagli

Per informazioni di dettaglio si invita a contattare l’ufficio comunale competente o l’ufficio preposto presso l’Azienda Sanitaria Locale.

 

Informazioni

È possibile richiedere alla Polizia Municipale l’accesso a:

  • atti di accertamento del Codice della Strada;
  • relazioni di servizio redatte da operatori di P.M. e atti relativi a violazioni amministrative;
  • rapporti informativi relativi agli incidenti stradali.

L’accesso potrà sostanziarsi nella presa di visione, nel rilascio di copie semplici o nel rilascio di copie “conformi all’originali” (autenticate).

Soggetti titolari del diritto di accesso

Per accedere agli atti ai sensi del Capo V della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. occorre essere tra i soggetti titolari del diritto, ovvero avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (es. per incidenti: conducente, proprietario, delegato dalla compagnia assicurativa ecc.).

Alla richiesta di accesso si applica quanto previsto dalla normativa in materia, anche in termine di informazione ai controinteressati e di documenti esclusi dall’accesso (per es. in caso di indagini in corso).

L’eventuale diniego all’accesso dovrà essere motivato e recare gli estremi per il ricorso.

Modalità di accesso

La richiesta di accesso va formulata sugli appositi modelli, e sconta l’imposta di bollo qualora si richieda copia conforme degli atti.

Per la produzione di copia degli atti potrà essere richiesto il pagamento di una tariffa, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Comunale.

Cosa serve

  • Documento di identità del richiedente
  • Domanda di rilascio delle copie, con l’esatta indicazione degli atti richiesti
  • Copia del versamento effettuato per il rilascio delle copie
  • (eventuale) Marche da bollo (una per la richiesta, una ogni quattro pagine degli atti rilasciati)

Dove

La richiesta deve essere rivolta con le modalità consentite per le istanze di accesso agli atti. È opportuno rivolgersi all’ufficio per ulteriori informazioni.

Informazioni

I veicoli addetti al servizio di persone invalide possono circolare e sostare nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o dove la sosta è vietata o vincolata a tempo o a pagamento, purché non costituisca pericolo o intralcio. Possono, altresì, sostare negli spazi riservati di colore giallo che siano contraddistinti da apposita cartellonistica.

Per poter usufruire delle suindicate agevolazioni gli interessati devono esporre nell’auto, ben visibile, l’apposito contrassegno.

Il contrassegno, che ha una validità di cinque anni, è valido in tutti i Comuni italiani e negli altri Paesi dell’Unione europea.

Cosa serve

  • domanda
  • certificato medico rilasciato dall’ufficio medico - legale dell’Azienda U.S.L., attestante che l’interessato è affetto da una patologia che limita la capacità di deambulazione
  • copia di un documento di identità del richiedente
  • per il rinnovo allegare anche il contrassegno scaduto.

Dove

La richiesta deve essere presentata presso l’ufficio polizia municipale.

PRATICA COD. 898762.94.modul

Informazioni

Per l’apertura, l’ampliamento, la riduzione o l’eliminazione di accessi per l’immissione di veicoli da un’area privata laterale alla strada ad uso pubblico è obbligatoria l’autorizzazione del proprietario della strada (Comune, Provincia, ecc.).

I passi carrabili devono quindi essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione del proprietario della strada.

Devono essere regolarizzati anche gli accessi o le diramazioni già esistenti, e comunicate tutte le variazioni poste in essere.

Cosa serve

  • Domanda di apertura o di variazione
  • Copia di un documento di identità
  • Planimetria dell’area interessata
  • Ricevuta del versamento dell’importo previsto quale rimborso costo del segnale
  • Marca da bollo

Quando

Prima della realizzazione o delle variazioni

Dove

A seguito della presentazione della domanda, sarà cura dell’ufficio preposto contattare il richiedente per i successivi passaggi amministrativi.

In caso di danneggiamento, smarrimento o furto, può essere chiesto un nuovo segnale.

È possibile chiedere il subingresso nell’autorizzazione.

PRATICA COD. 898762.96.modul

Informazioni

È facoltà del cittadino cui sia stata contestata o notificata un’infrazione al Codice della Strada che preveda una sanzione amministrativa pecuniaria presentare ricorso con una delle seguente modalità:

  • ricorso al Prefetto: entro 60 giorni dalla contestazione o notifica dell'infrazione direttamente al Prefetto o presso il comando di Polizia Municipale, il quale registrerà il ricorso e provvederà a inoltrarlo al Prefetto con le proprie controdeduzioni. All'istanza possono essere allegati documenti idonei a comprovare le proprie ragioni e può contenere la richiesta per l'audizione personale.
  • ricorso al Giudice di Pace: entro 30 giorni e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso deve essere depositato direttamente all'Ufficio del Giudice di Pace.

Si può ricorrere al Giudice di Pace anche per le sanzioni amministrative accessorie: ritiro patente, ritiro sospensione carta circolazione, sequestro veicolo ecc..

Ulteriori informazioni

Per dubbi sulle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada che risultassero comminate dalla Polizia Municipale è possibile richiedere informazioni e delucidazioni all’ufficio competente negli orari di ricevimento o con gli altri mezzi di contatto resi disponibili.

Manifestazioni sportive, competitive o non competitive su strada

Per organizzare manifestazioni sportive, competitive o non competitive, che si svolgono su strada nel territorio comunale è necessario chiedere l’autorizzazione prevista dall'art. 9 del Codice della Strada.

Nella richiesta va specificata la natura competitiva/non competitiva ed il percorso della manifestazione, il tipo di competizione (es. ciclistica, podistica, motoristica ecc.) nonché la disponibilità della scorta tecnica.

Se la manifestazione prevede l'istituzione del divieto di sosta o la chiusura, anche temporanea, di strade, si deve specificare la necessità di tale ordinanza al comando Polizia Municipale.

Manifestazioni di pubblico spettacolo

L’Ufficio preposto rilascia tutte le autorizzazioni previste dal Testo unico in materia di leggi sulla pubblica sicurezza previste in materia di attività di pubblico spettacolo, sia a soggetti che esercitano una attività imprenditoriale che ad associazioni senza scopo di lucro, nel rispetto del vigente regolamento in materia di inquinamento acustico.

Presso tale ufficio è altresì possibile presentare le SCIA (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività) nei casi in cui le stesse siano previste.

Chiusura strade per manifestazioni o lavori

In occasione di manifestazioni o di lavori che intralcino o impediscano il regolare svolgimento del transito, può essere chiesta l’emissione di ordinanza che imponga obblighi, divieti o limitazione all’utilizzo di strade aperte al pubblico.

La richiesta può essere presentata da singoli cittadini, da ditte, associazioni o enti pubblici.

Informazioni

È opportuno rivolgersi all’ufficio competente per ottenere informazioni in merito alle procedure adatte al proprio caso specifico, in merito alle modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione e alle SCIA.