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Commercio

Modelli unificati SCIA 2

Quesiti

10 risultati di 22

Quesito del 04/11/2024

Requisito professionale pubblico esercizio

Nella pratica SUAP relativa alla SCIA per l'apertura di un nuovo pubblico esercizio, il legale rappresentante della società dichiara di aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque come socio lavoratore regolarmente iscritto all'INPS in un'altra società. Tuttavia, durante i controlli sull'estratto contributivo INPS, non risulta alcun contributo versato che possa dimostrare tale requisito professionale. Per quanto riguarda l'INAIL, è presente una DNA (denuncia nominativa assicurati) relativa all'iscrizione come socio lavoratore. Si chiede se la mera iscrizione come socio lavoratore ai fini INAIL, indipendentemente dalla regolarità dei versamenti, possa essere considerata valida come requisito professionale per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande.

Quesito del 31/10/2024

Controlli SCIA per vendita energia

In riferimento alla SCIA ricevuta per l'attività di vendita di energia elettrica da fonte fotovoltaica, il Comune chiede se sia necessario effettuare ulteriori verifiche o se debba limitarsi a quanto segue:
- Requisiti morali
- Requisiti professionali
- Disponibilità dei terreni
È obbligatorio esprimere un parere in merito?

Quesito del 27/09/2024

Vendita Auto: Dubbi Procedurali

Il Comune ha ricevuto una pratica relativa all'attività di vendita online di auto usate. La persona interessata non risulta intestataria di alcun veicolo. I dubbi sono i seguenti: è corretto presentare tale pratica, considerando che il soggetto non dispone di alcuna auto? Non si tratta forse di un caso di vendita per conto di terzi, per il quale sarebbe necessaria una procedura diversa? Infine, è ancora obbligatoria la tenuta e la vidimazione del registro delle cose usate?

Quesito del 25/06/2024

Sanzioni amministrative

Quali sanzioni si possono applicare al contribuente, proprietario di un immobile, nel quale è stata adibita una palestra, che non ha effettuato la SCIA ed è sprovvisto di certificazione o provvedimento dell’autorità amministrativa che permetta l’attività?

Quesito del 24/06/2024

Attività produttiva di società "in house" e SCIA commerciale

Premesso che la SCIA commerciale costituisce uno dei principali adempimenti amministrativi da compiere per iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva artigianale, commerciale o industriale; premesso altresì che le attività economiche soggette a SCIA sono: 1) le attività produttive e artigianali; 2) le attività turistiche; 3) le attività agricole; 4) le attività commerciali; ciò premesso, si chiede si sapere se le attività produttive che una società "in house" esercita esclusivamente in favore del Comune proprietario siano parimenti soggette alla presentazione di SCIA da parte della società anzidetta. Si ringrazia anticipatamente.

Quesito del 16/05/2024

SCIA di avvio esercizio temporaneo di somministrazione alimenti e bevande per ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee

Dal SUAP associato è pervenuta una SCIA sanitaria di una ditta, bar, che ha sede in altro Comune e che già l'anno scorso aveva preso in affitto un terreno pubblico per lo svolgimento delle seguenti attività: somministrazione alimenti e bevande, pubblico spettacolo e attività ludico ricreative. Il contratto stipulato ho come scopo quello di creare un chiosco/giardino estivo per l'estate. In tal caso sarebbe sufficiente la presentazione della SCIA di avvio esercizio temporaneo di somministrazione alimenti e bevande per ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, ecc.) oppure dovrebbe essere presentata altra domanda di autorizzazione al commercio? Inoltre, in merito alla SCIA presentata è stata richiesta urgentemente l’integrazione di altri documenti, nello specifico:
- la dimostrazione dei requisiti professionali necessari per l'attività;
- l'autorizzazione per esercizio di commercio del titolare;
- la dichiarazione di conformità dell'impianto GPL (se presente);
- la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
- dichiarazione di corretto montaggio delle strutture.
In mancanza di tale documentazione la SCIA deve ritenersi inefficace?
Infine, si chiede conferma che la SCIA deve essere valutata entro 60 gg.

Quesito del 02/04/2024

SCIA per apertura esercizio di commercio di vicinato - Comunicazione di inizio attività di commercio autoveicoli

Una ditta con visura camerale ad oggetto molto generico, “il commercio in ogni sua forma, anche on line, di qualsiasi bene e le relative prestazioni di servizi connesse”, vorrebbe aprire un esercizio per vendita veicoli.
Il titolare dichiara che l'attività commerciale non è svolta in forma di 'outlet' o 'temporary store' e di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge; e relativamente ai locali di esercizio di aver rispettato:
• i regolamenti di polizia urbana e annonaria;
• i regolamenti di igiene e sanità;
• i regolamenti edilizi;
• le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
• che l'attività esercitata non ricade tra quelle previste nell'Allegato I del D.P.R. 151/2011 (e quindi non è soggetta a controlli di prevenzione incendi).
L'ufficio tecnico ha già dato parere favorevole. Lo scrivente ha però lasciato in sospeso la SCIA poiché si necessitava di ulteriori integrazioni, le quali in un secondo momento hanno chiarito che si tratta di vendita di autoveicoli da calatolo e online, dunque nei locali non saranno presenti le macchine.
Si può procedere con la pratica? Se sì, con quali prescrizioni?

Quesito del 29/03/2024

Apertura sede secondaria di servizi

Una ditta di disinfestazione ha aperto una sede secondaria ad uso ufficio in un locale uso negozio che affaccia sulla strada pubblica (con insegna e pubblicità). È necessaria la SCIA? Oppure è sufficiente una comunicazione tesa ad informare l'ufficio SUAP che in quel fabbricato si svolga questo tipo di attività? Senza la comunicazione al SUAP come si fa ad accertare la destinazione d’uso dell’immobile? Si chiede come procedere a riguardo.

Quesito del 30/01/2024

Comunicazione variazioni attività di vendita

Viene descritto: “si richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione in essere - SCIA XXXXX - inserendo l’operazione di vinificazione e imbottigliamento”.
La pratica è stata assegnata sia all'ASL che al Comune, rispettivamente per l'aggiornamento della registrazione dell’attività a sede fissa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004, e per la modifica della tipologia di attività, senonché attività di vendita da parte di produttori agricoli su area pubblica, in forma itinerante o su posteggio, in locali aperti al pubblico oppure tramite commercio elettronico o distributori automatici
Con la SCIA del 2022 per nuova apertura, l'azienda intendeva registrare un magazzino di stoccaggio per vini imbottigliati e prodotti dalla propria azienda agricola.
A suo tempo, il Comune non si era espresso.
Si chiede se il Comune debba effettuare adesso qualche verifica.

Quesito del 27/11/2023

Sanatoria opere abusive su suolo pubblico in concessione

Breve cronistoria della vicenda: All’interno del centro storico un’attività commerciale di ristorazione, dopo aver ottenuto l’Autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico sulla pubblica via antistante per l’installazione di una pedana in legno amovibile (mt 7,00 x mt 3,00,) ha presentato all’Ufficio edilizia privata, una SCIA che comprendeva l’installazione di una canna fumaria e la sostituzione di una tenda esistente fissata sulla facciata condominiale delimitante i locali dell’attività stessa. Il Tecnico incaricato ha dichiarato che l’intervento da realizzare rientra fra quelli previsti dal punto A/17 dell’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 e che pertanto non necessita dell’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica comunale (l’area è vincolata ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42 del 2004). A seguito di un esposto del proprietario dell’appartamento sovrastante l’attività commerciale, nonché condomino maggioritario, è stato eseguito sopralluogo della Polizia Municipale e contestuale istruttoria dell’Ufficio Tecnico, dalla quale è emerso che le opere realizzate sull’area oggetto di occupazione di suolo pubblico risultavano totalmente difformi da quanto dichiarato con la SCIA depositata. In luogo delle opere temporanee ed amovibili di cui al punto A/17 dell’Allegato A del D.P.R. 31/2017 è stata realizzata “una struttura a carattere permanente completamente chiusa, di superficie pari a mq 21,00, inquadrata per tipologia costruttiva come un dehors, stabilmente ancorata al suolo e alla facciata dell’edificio, costituita da una struttura metallica e plastica trasparente, sulla quale si appoggia sui 3 lati un parapetto in legno e metallo; la copertura della struttura è realizzata con intelaiatura metallica e pvc”. Trattasi quindi di struttura a carattere “permanente” realizzata su “suolo pubblico e ad uso pubblico” classificabile come un dehors a padiglione chiuso su tutti i lati con struttura metallica e pvc e dotato di copertura mista metallo/tenda. Alla luce delle risultanze istruttorie, L’Ufficio ha ritenuto necessario ingiungere la rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dei luoghi sull’area di proprietà comunale, con la contestuale decadenza dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico (di competenza dell’Ufficio Demanio e Patrimonio), anche sulla scorta di quanto prescritto nello stesso provvedimento autorizzativo e dell’accertata realizzazione di abusi edilizi sull’area data in concessione. Nell’atto ingiuntivo dell’Ufficio era anche specificato che la proprietà non poteva avvalersi dell’ipotesi di sanatoria prevista dalla Legge Regionale n. 65/2014 “Essendo una struttura ancorata su pedana in legno occupante un’area oggetto di concessione di suolo pubblico, e quindi di proprietà comunale, realizzata in violazione di norme edilizie ed in contrasto con le prescrizioni contenute nell’autorizzazione di suolo pubblico n. 05 del 29 aprile 2022”. A parere di questo Ufficio, nel caso di specie, quindi, trova applicazione l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 – Art. 210 L.R. Toscana n. 65/2014, che non ammette possibilità di sanatoria per gli abusi di natura “permanente” soggetti a Permesso di Costruire, realizzati su suolo di proprietà di Enti Pubblici (nel ns. caso oggetto di autorizzazione di suolo pubblico oggetto). Entro la scadenza imposta nel provvedimento ingiuntivo il proprietario dell’attività commerciale, nonostante la specifica contenuta nello stesso in merito all’impossibilità di sanare l’abuso, ha presentato comunque istanza di Permesso di Costruire in sanatoria per l’avvenuta realizzazione del dehors difforme dalla SCIA depositata, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 – art. 209 della L.R.T. n. 65 del 2014 e contestuale Accertamento di compatibilità paesaggistica (ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004), allegando un parere legale con il quale si specificava che la sanatoria della struttura era comunque possibile ai sensi dell’art 36 del D.P.R. 380/2001 e art. 209 della L.R.T. n. 65/2014 (sanatoria “ordinaria”), dal momento che il richiedente aveva titolo a presentarla come concessionario dell’area di proprietà comunale e ritenendo rispettato anche il requisito della “doppia conformità urbanistica”. Recentemente questo Ufficio inoltra preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90, non ritendo accoglibile l’istanza presentata sulla base di 4 motivi ostativi al rilascio del PdiC in sanatoria, fra i quali: 1) Nel caso di specie trova applicazione l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 – Art. 210 L.R. Toscana n. 65/2014, che non ammette possibilità di sanatoria per gli abusi di natura “permanente” soggetti a Permesso di Costruire, realizzati su suolo di proprietà di Enti Pubblici (nel ns. caso suolo pubblico in concessione). Si evidenzia che l’adozione del consequenziale provvedimento di demolizione, così come la diffida ad adempiere, costituisce attività amministrativa dal contenuto vincolato e privo di discrezionalità, sufficientemente motivato rilevando l’acclarata esistenza di un abuso edilizio realizzato su un’area pubblica; esso quindi non esige neanche la comparazione dei contrapposti interessi e quindi non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Come specificato da giurisprudenza consolidata, l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 costituisce norma speciale e di particolare rigore rispetto a quella ordinaria dettata dall’art. 31 del Testo Unico Edilizia, non prevedendo la necessaria concessione in sanatoria da richiedere nel termine di 90 gg. dall’emissione dell’ordinanza di ripristino dei luoghi, proprio per la gravità dell’abuso commesso su suolo pubblico; la disposizione dell’art. 35 D.P.R. 380/2001 non lascia all’Ente locale alcuno spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità dal PdC; 2) Non è applicabile l’art. 36, comma 3, del D.P.R. 380/2001 – art. 209 della L.R.T. n. 65/2014, in quanto l’istanza è stata presentata dal concessionario di suolo pubblico ad uso pubblico (non avente titolo) e, comunque sia, l’intervento abusivo deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (cd. doppia conformità). Questo sta a significare che gli strumenti urbanistici comunali (ed in particolare il Regolamento Edilizio), dovrebbero consentire in quella zona anche la possibilità di realizzare dehors completamente chiusi, che determinerebbero la creazione di un volume prima non esistente, tale da essere classificato come un intervento di nuova costruzione, suscettibile di autonoma utilizzazione. Il comune di Rio non è dotato di uno strumento urbanistico in merito alla realizzazione di strutture (amovibili o permanenti) a servizio di attività commerciali su aree pubbliche ad uso pubblico, e dunque il requisito della doppia conformità a sostegno di una eventuale “sanatoria” si attua con la corrispondenza del titolo edilizio presentato e l’esatta corrispondenza con quanto realizzato, nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei principi giurisprudenziali; Si richiede se la procedura adottata da questo Ente è legittima e se le due motivazioni addotte nel preavviso di diniego sono supportate dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza amministrativa.