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Tecnico LL. PP.

Ristrutturazione edilizia pesante in assenza o totale difformità

Tutti i prodotti della sezione

10 risultati di 42

NOTA OPERATIVA n. 215 del 11/11/2024

Opere edilizie: le differenze tra nuova costruzione e demo-ricostruzione

Tar Marche: il criterio discretivo tra l’intervento di demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione è costituito, nel primo caso, dall’assenza di variazioni del volume, dell’altezza o della sagoma dell’edificio

NOTA OPERATIVA n. 201 del 21/10/2024

Ristrutturazione edilizia leggera e pesante: differenze e titoli abilitativi necessari

Tar Napoli: la ristrutturazione pesante richiede il permesso di costruire, poiché può comportare un impatto urbanistico rilevante

Quesito del 14/10/2024

Normativa sulla larghezza delle scale in edifici esistenti

La larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, con un minimo di 1,20 m, riducibili a 1,00 m per costruzioni fino a 2 piani e/o in presenza di ascensore. Il caso riguarda una costruzione esistente con un piano interrato (cantine), un piano terra (ingresso e autorimessa) e una scala di accesso di larghezza 1,00 m che conduce al primo piano, dove saranno realizzati due monolocali a seguito di ristrutturazione. Si chiede se la costruzione debba essere considerata a 2 o 3 piani (se il piano interrato conta come piano) e se la larghezza della scala di 1,00 m possa essere mantenuta.

NOTA OPERATIVA n. 171 del 09/09/2024

Abbassamento del pavimento: serve il permesso di costruire

Consiglio di Stato: l’aumento volumetrico dell'unità immobiliare mediante abbassamento della quota di calpestio, dettato da una variazione dell'altezza della pavimentazione, rappresenta un intervento di ristrutturazione edilizia per il quale è necessario il permesso di costruire

NOTA OPERATIVA n. 165 del 30/08/2024

Ristrutturazione edilizia: le differenze tra pesante e leggera e i titoli abilitativi

Consiglio di Stato: le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino, modifiche del volume o dei prospetti

NOTA OPERATIVA n. 40 del 26/02/2024

Frazionamento dell'immobile con creazione di camere da letto indipendenti: serve il permesso di costruire

Consiglio di Stato: la suddivisione edilizia interna che integra una vera e propria ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso, da rurale a residenziale/ricettivo, deve essere assentita con autonomo permesso di costruire

Quesito del 02/11/2023

Realizzazione parcheggi art. 9 L.122/1989

L'art. 9, comma 1 della L. 122/1989 consente la possibilità di realizzare parcheggi in locali posti a piano terreno di fabbricati da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti.

Orbene, fermo restando che è da ritenere pacifico il fatto che per un locale attualmente destinato, per esempio, a magazzino posto a piano terreno di un fabbricato in centro storico sia possibile il cambio di destinazione d'uso in garage con l'apposizione del vincolo di pertinenzialità, oltre alla possibilità di ampliare la porta di ingresso poiché le misure attuali non consentirebbero un'agevole manovra di accesso al suo interno e ciò anche in deroga alle prescrizioni del vigente strumento urbanistico (che per altro non lo consentirebbero), è altrettanto possibile ampliare solo la porta di un già preesistente garage, stante il fatto che pur essendo garage, le attuali dimensioni non consentono un agevole accesso al suo interno e quindi di fatto impediscono l'effettivo utilizzo del locale?

Si potrebbe sostenere che, siccome il locale è già garage (ma non risulta ancora costituito un vincolo di pertinenzialità come richiede la norma che quindi parere di chi scrive potrebbe trovare adesso una prima applicazione ) e quindi é già realizzato, non è possibile applicare l'art. 9 della L.122/1989 ..... e se il locale non soddisfa le nuove esigenze del proprietario, essendo la larghezza dell'apertura di misura ridotta, dovrà utilizzare un mezzo più piccolo.



Art. 9

1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché‚ non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi ove i piani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente.

NOTA OPERATIVA n. 225 del 22/11/2023

Cambi di destinazione d'uso tra aree non omogenee: serve il permesso di costruire

Tar Lazio: il cambio di destinazione d'uso da abitazione ad ufficio, anche se eseguito senza opere, soggiace ormai al permesso di costruire, e ciò al pari della ristrutturazione edilizia c.d. "pesante".

NOTA OPERATIVA n. 222 del 17/11/2023

Chiusura di veranda sul terrazzo: serve il permesso di costruire

Tar Campania: chiudere una veranda su un terrazzino configura ristrutturazione edilizia e non è sufficiente la SCIA