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Personale

Attribuzione buono pasto sostitutivo del servizio mensa

Tutti i prodotti della sezione

10 risultati di 63

MEMOWEB n. 46 del 09/03/2021

Buoni pasto per i lavoratori agili: i chiarimenti dei Consulenti del Lavoro

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato una serie di interessanti osservazioni in materia di erogazione dei buoni pasto ai lavoratori in smart working. L'approfondimento è predisposto in seguito agli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 123 del 22 febbraio 2021

MEMOWEB n. 210 del 30/10/2020

Assemblea sindacale: niente buono pasto per il dipendente che vi partecipa

ARAN: la partecipazione ad assemblea sindacale, durante l'orario di lavoro, non comporta alcuna decurtazione della retribuzione, ma non può essere equiparata, al pari degli altri permessi retribuiti, ad un periodo di tempo "effettivamente lavorato"

MEMOWEB n. 171 del 07/09/2020

Indennità surrogatorie del pasto e reddito imponibile

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile all'indennità erogata da un ente pubblico ai propri dipendenti che nel periodo di emergenza da Covid-19 non hanno potuto utilizzare il badge elettronico per la somministrazione del vitto

MEMOWEB n. 132 del 13/07/2020

Smart working nella PA: non ci sono le condizioni per riconoscere i buoni pasto

Tribunale di Venezia: i buoni pasto non sono dovuti al lavoratore in smart working e di conseguenza la loro mancata corresponsione non deve essere oggetto di contrattazione e confronto con le sigle sindacali

Quesito del 05/03/2020

Buoni pasto

Anche alla luce della modifica dell'art. 51 comma 2 lettera c) dall'art. 1 comma 667 della Legge 160/2019 il servizio sostitutivo di mensa attuato mediante consegna al dipendente nel giorno del rientro di un buono spendibile esclusivamente nei 7 esercizi comunali convenzionati (bar, trattorie) deve essere considerato alla stregua di mensa gestita da terzi oppure al pari di un ticket restaurant con la concorrenza alla formazione di reddito per il valore superiore a 4€ ?

MEMOWEB n. 230 del 09/12/2019

Buoni pasto e allattamento: la corretta configurazione giuridica

Cassazione: la dipendente che non effettua la pausa pranzo e non raggiunge le 6 ore di lavoro giornaliere per via della fruizione dei permessi per allattamento non matura il diritto al buono pasto

Quesito del 20/11/2019

Servizio mensa per gli insegnanti

Nella scuola materna statale di questo Comune vi sono 6 sezioni, con due insegnanti per sezione. La prima ha un turno che va dalle 08.00 alle 12.15, mentre la seconda ha un turno che va dalle 10.00 alle 16.00, con una copresenza quindi che va dalle 10.00 alle 12.15. L’orario della refezione per i bambini è dalle 11.45 alle 12.30. Fino ad oggi è sempre stato concesso il diritto di fruizione gratuita alla mensa alle sole insegnanti che svolgono il turno pomeridiano. Oggi le insegnanti lamentano che l’art. 21 del CCNL della scuola prevede che “il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione” (comma 1) e che “Laddove, per effetto dell'orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno diritto al servizio di mensa” (comma 2).
Da una ricerca giurisprudenziale non ho trovato pareri o sentenze che riguardino il diritto o meno di fruizione gratuita alla mensa nel caso in cui la presenza dell’insegnante non copra l’intero periodo di refezione.
Si chiede se “durante la refezione” può essere inteso anche per un tempo parziale della refezione (nel qual caso effettivamente anche le insegnanti del primo turno dovrebbero avere diritto alla fruizione del pasto) o se debba essere inteso “per l’intero periodo di refezione”, nel qual caso invece, è corretto continuare a concedere tale diritto alle sole insegnanti del secondo turno.
Si chiede se via siano sentenze, o pareri in materia, nel qual caso si chiede cortesemente di indicarli, o se si debba far riferimento solamente al “buon senso”.