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Personale

Determinazione per l'attribuzione del nuovo trattamento economico (CCNL 31 luglio 2009), con liquidazione degli arretrati

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Quesito del 18/12/2023

Conferimento incarico ex art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2021

Considerato che, a seguito delle particolari e specifiche esigenze organizzative e gestionali del Comune, in ragione del notevole incremento di attività gravante sull’ Ufficio Tecnico Comunale, connessa all’attuazione degli interventi PNRR Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari, Programmi di Utilizzo dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione e altri Piani di Investimento finanziati con fondi nazionali e regionali, che si affianca sul già poderoso carico operativo nella conduzione e gestione dei procedimenti in corso, accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno, è intenzione di questa amministrazione comunale conferire un incarico di prestazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo - ex art. 7, comma 6, del d.lgs.165/2001 - per una durata massima di 36 mesi e non oltre il 31.12.2026, salvo proroghe delle attività finanziate, con oneri a carico del bilancio comunale, ad un “esperto con specifica esperienza e particolare specializzazione in ambito amministrativo giuridico” per attività di supporto al monitoraggio degli avvisi, alla stesura ed espletamento delle procedure di gara ovvero degli avvisi pubblici nonché' della successiva fase di stipula, esecuzione, attuazione, gestione, monitoraggio, verifica e controllo degli accordi negoziali derivanti.
Si chiede se alla luce delle norme vigenti, fosse possibile conferire il suddetto incarico, nelle modalità e per le finalità sopra riportate, a un soggetto dipendente a tempo indeterminato in una società a responsabilità limitata alla quale l’Ente ha affidato servizi di manutenzione hardware e di supporto alle attività ordinarie di competenza dell’Ufficio di ragioneria.

Quesito del 29/11/2023

Progressioni verticali in deroga

Il CCNL 16/11/2022 all’art. 13 ha previsto, a seguito del passaggio alle nuove aree professionali, la possibilità di accedere, nel periodo transitorio dal 01/04/2023 al 31/12/2025, dall’area degli Istruttori all’area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione anche in assenza di laurea. Infatti, la Tabella C del citato CCNL prevede espressamente, raddoppiando l’esperienza maturata nella categoria inferiore da 5 a 10 anni, che possono accedervi anche i dipendenti privi di laurea ma in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Di diverso avviso sono i giudici amministrativi e, in particolare, il TAR per il Piemonte (sentenza n.716/2023). Secondo il TAR l’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/01, nel conferire uno specifico mandato alla contrattazione collettiva di valorizzazione del personale già in servizio, anche in deroga al titolo di studio richiesto dall’esterno, attraverso forme di progressione verticale attuate sulla base di criteri volti al riconoscimento dell’esperienza e della professionalità maturata ed effettivamente utilizzata dall’amministrazione, espressamente esclude che la deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno operi per «l’area di cui al secondo periodo» ossia «l’area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione», con la conseguenza che il legislatore nel demandare alla contrattazione collettiva sistemi di valorizzazione del personale già in servizio, conferma il principio secondo cui l’accesso all’Area Funzionari e Elevata Qualificazione è subordinato al possesso di un titolo di laurea.
Alla luce di quanto sopra indicato si chiede se questo Ente possa attivare le progressioni verticali dall’area degli Istruttori all’area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione come disciplinate dal vigente CCNL del 16/11/2022 e quindi in deroga al titolo di studio.

Quesito del 29/11/2023

Nuovi incarichi di e.q. (ex posizioni organizzative e costituzione fondo risorse decentrate

Alla luce del nuovo CCNL 16.11.2022, se l'ente volesse costituire nuove posizioni organizzative, va sempre ridotto proporzionalmente l'importo del fondo dell'importo pari alla retribuzione di posizione e di risultato?

MEMOWEB n. 9 del 14/01/2022

Legge di Bilancio 2022: misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali

I commi 610 e 611 dell’art.1 della legge 234/2021 dispongono che gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse